COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA EMILIA II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C. VIGOLO MARCHESE avverso squalifica per 3 giornate calc. SCALMANI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.34 del 11.3.2009 gara BOBBIESE – VIGOLO MARCHESE del 4.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA EMILIA II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C. VIGOLO MARCHESE
avverso squalifica per 3 giornate calc. SCALMANI MATTEO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n.34 del 11.3.2009
gara BOBBIESE – VIGOLO MARCHESE del 4.3.2009
La A.C. VIGOLO MARCHESE, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il calc. SCALMANI non ha inveito, con ripetute frasi offensive, contro l’arbitro; tutt’al più dopo essere stato espulso dal direttore di gara potrebbe essersi lasciato andare ad imprecazioni ma non ha proferito frasi offensive.
Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione:
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che nel referto arbitrale risulta puntualmente descritto il comportamento tenuto dal calc. SCALMANI;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
delibera
di respingere il ricorso, confermando la squalifica di 3 giornate al calc. SCALMANI MATTEO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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