COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 132 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VIS ARGENTINA avverso squalifica all’1.3.2014 calc.RUGGERI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 4.3.2009 gara VIS ARGENTINA – S.GIUSTINA dell’1.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 132 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VIS ARGENTINA avverso squalifica all’1.3.2014 calc.RUGGERI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 4.3.2009 gara VIS ARGENTINA – S.GIUSTINA dell’1.3.2009 L’A.S. VIS ARGENTINA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.RUGGERI, espulso per doppia ammonizione “nel contestare la normalità del fallo e dunque l’eccessività dell’espulsione, si rivolgeva verso il direttore di gara con la mano chiusa ed il pollice sollevato semplicemente esclamando sei la numero 1. Dopodichè si girava e si dirigeva verso gli spogliatoi”. Il RUGGERI “non rivolse alcuna espressione offensiva al direttore di gara né tantomeno lo colpì al volto con un pugno, provocandogli una lesione all’interno della bocca. Dei fatti sono buoni testimoni i compagni di squadra ed i dirigenti. Il fatto è stato ripreso da alcune telecamere e dalle registrazioni è possibile vedere chiaramente come il RUGGERI si sia unicamente rivolto al direttore di gara con la mano chiusa ed il pollice sollevato, senza in alcun modo colpirla, come invece è stato riportato. Da osservare ancora che al termine della gara, qualche minuto dopo l’accaduto, il Presidente e l’allenatore dell’A.S.Vis Argentina appuravano personalmente che il direttore di gara, nell’uscire dal campo, non presentava sul volto alcun segno di percosse e/o lesioni. Chiede l’audizione di alcuni dirigenti dell’A.S.Vis Argentina e l’annullamento del provvedimento disciplinare a carico del calc.RUGGERI. La Commissione, - premesso che, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del C.G.S., non vengono sentite le persone indicate in quanto i procedimenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali, che, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, così come non viene presa visione della ripresa televisiva perché lo steso comma dispone che “gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive od altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” ; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che , a due minuti dal termine dell’incontro : 1) veniva espulso, per doppia ammonizione, il calc.RUGGERI; 2) ricevuta la notifica del provvedimento, il calc.RUGGERI le indirizzava una espressione offensiva, la colpiva con un pugno al labbro superiore del viso e si allontanava; 2) il capitano dell’A.S.Vis Argentina le chiedeva di non annotare l’accaduto negli atti ufficiali; 3) un componente della panchina dell’A.S.S.Giustina le chiedeva se avesse bisogno di acqua o ghiaccio, che rifiutava; 4) alla ripresa del gioco, fischiando, sentiva un dolore all’interno della bocca; 5) al rientro nello spogliatoio constatava che il pugno le aveva procurato, internamente, una piccola ferita del labbro, con fuoriuscita di alcun gocce di sangue; - considerato che il deplorevole comportamento del calc.RUGGERI, messo in atto in un unico rapido contesto, possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2011 la squalifica del calc.RUGGERI LUCA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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