COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 154 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. PIETRACUTA avverso inibizione al 5.4.2011 ass.SACCANI DIEGO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 dell’8.4.2009 gara PITRACUTA – PERTICARA del 5.4.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 22/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 154 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. PIETRACUTA avverso inibizione al 5.4.2011 ass.SACCANI DIEGO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 dell’8.4.2009 gara PITRACUTA – PERTICARA del 5.4.2009 L’U.S.PIETRACUTA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dichiarando che l’ass.SACCANI “ha colpito accidentalmente l’arbitro, nella discussione, muovendo le mani, la bandierina andava ad urtare il polso dell’arbitro; verosimilmente il polso è stato colpito nella parte sotto, dimostrando che non c’è stata volontà di vibrare il colpo. Tendenziosa l’affermazione che il SACCANI aveva la volontà di colpire altre parti del corpo. Oltre ad una riduzione della squalifica del tesserato, si chiede anche una riduzione dell’ammenda”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermando integralmente il referto originario, dal quale si rileva che : 1) al termine del I° temp o l’ass.SACCANI rivolgeva frasi offensive all’arbitro, che gli comunicava di ritenersi allontanato dal terreno di gioco. L’ass.SACCANI cercava di colpire con violenza l’arbitro con l’asta della bandierina, ma la pronta reazione del direttore di gara faceva sì che un colpo lo raggiungesse al polso destro, procurandogli forte dolore ed arrossamento, evitando così di essere copito in altre parti del corpo; compiuto il gesto l’ass.SACCANI si allontanava reiterando le esternazioni offensive; 2) sempre al termine del I° tempo, un folto gruppo di sostenitori dell’U.S.PIETRACUTA indirizzava all’arbitro frasi offensive, scurrili e minacciose di atti anche estremi. Un altro gruppetto di sostenitori dell’U.S.PIETRACUTA cercava di scavalcare la rete di recinzione, senza riuscirvi, lanciando sputi all’indirizzo dell’arbitro, che veniva colpito al volto. Alla ripresa del gioco, mentre l’arbitro controllava le reti delle porte, veniva raggiunto da getti d’acqua, venendo ancora offeso e minacciato. Infine, terminata la gara, un gruppo di sostenitori 1202 dell’U.S.PERTICARA, nei pressi degli spogliatoi, rinnovavano offese e minacce all’arbitro. Il tutto nel completo disinteresse della forza pubblica sostitutiva e dei dirigente dell’U.S.PIETRACUTA; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 5.4.2011 dell’ass.SACCANI DIEGO e l’ammenda di € 500 a carico dell’U.S.PIETRACUTA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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