COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 157 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.SANTERAMO VITO – tess. C.S. S. Agostino e S.S.D. AUDAX CENTO-S.G.S.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 29/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
157 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico sig.SANTERAMO VITO – tess. C.S. S. Agostino e S.S.D. AUDAX CENTO-S.G.S.
Con nota 25.2.2009 prot. n. 4880/148, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig.SANTERAMO VITO, calciatore tesserato per la società C.S. S.AGOSTINO, della violazione del
dovere di lealtà, e correttezza di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 21 delle N.O.I.F., per aver svolto
l’attività di calciatore tesserato per la società C.S. S.Agostino, mentre risultava dirigente della società S.S.D. AUDAX
CENTO;
- la società S.S.D. AUDAX CENTO , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2, del
C.G.S. , in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio dirigente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig.SANTERAMO e la S.S.D. AUDAX CENTO hanno
fatto richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento.
Il sig.SANTERAMO ha anche presentato memoria difensiva in cui, preliminarmente, esaminando la ratio
della norma (art. 21 delle N.O.I.F.) che si presume violata, ritiene che la stessa, nel caso specifico, non possa applicarsi.
Infatti, pur essendo tesserato quale calciatore per l’A.S.D. C.S. S.AGOSTINO, militante nel campionato di Promozione del
C.R.E.R., non è mai stato tesserato per la S.S.D. AUDAX CENTO, società di puro settore giovanile e scolastico, della
quale, sino al marzo scorso, è stato dirigente in quanto coinvolto, a partire dal 2006, nella fondazione della medesima. Ma
il ruolo svolto all’interno della predetta compagine, seppur nominato consigliere, non comportava alcuna investitura,
delega, incarico, né rilevanza in ambito federale. Il sig.SANTERAMO, in qualità di consigliere, pur prendendo parte ai
consigli direttivi, non ha mai assunto alcun ruolo o svolto alcun compito effettivo all’interno della società. Vengono pertanto
a cadere i presupposti su cui il deferimento si fonda, posto che l’art. 21 non può ritenersi violato nel momento in cui un
calciatore, ex professionista, venga coinvolto nella fondazione di una compagine di puro settore giovanile e scolastico,
senza esservi tesserato né ricoprire alcun incarico rilevante in ambito F.I.G.C. Il suo apporto fu di natura divulgativa ed
informativa dell’attività svolta dalla società, come l’assenso rilasciato per l’utilizzo della propria immagine in un volantino
pubblicitario, diffuso a livello locale, con il quale si invitavano i bambini della zona a partecipare ad un incontro di giochi e
partite per imparare il gioco del calcio. La condotta del sig.Santeramo è sempre stata permeata da assoluta buona fede,
con l’unico intento di aiutare la neonata società di calcio giovanile a muovere i primi passi. Non si comprende, quindi, da
quale delle funzioni ricoperte dallo stesso in favore della società, ossia la semplice partecipazione alle rare assemblee e
l’offerta della sua immagine quale testimonial in un voltantino pubblicitario, vengano desunti la responsabilità ed il
mantenimento di rapporti, in ambito F.I.G.C., a favore della S.S.D. AUDAX CENTO. Chiede di essere prosciolto
dall’addebito contestatogli o, in subordine, l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato,
ex art. 23 del C.G.S., con il sig.SANTERAMO VITO e la S.S.D. AUDAX CENTO per l’applicazione di una sanzione
ridotta, che indica nella squalifica per 2 giornate di gara (anziché 4 giornate come sanzione base) per il
sig.SANTERAMO VITO e l’ammenda di € 200 (anziché € 300 come sanzione base) per la S.S.D. AUDAX CENTO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- esaminata la memoria depositata dal sig.SANTERAMO;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
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