COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA II^ CATEGORIA 27 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CORCAGNANI GIORGIO-dir.A.C.Vigolo Marchese avverso inibizione al 4.11.2007 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 14 del 10.10.2007 gara VIGOLO MARCHESE – CADEO del 4.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA II^ CATEGORIA 27 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CORCAGNANI GIORGIO-dir.A.C.Vigolo Marchese avverso inibizione al 4.11.2007 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 14 del 10.10.2007 gara VIGOLO MARCHESE – CADEO del 4.10.2007 Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig.CORCAGNANI GIORGIO e dispone per l’incameramento della tassa versata per € 65 e per la restituzione degli ulteriori € 65 versati in eccedenza.
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