COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Camp.Regionale Juniores 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PRO MARINA CALCIO A CINQUE avverso inibizione al 7.11.2007 add.forza pubbl.TROMBETTI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n.16 del 17.10.2007 gara PRO MARINA – FORLI’ CALCIO del 14.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Camp.Regionale Juniores 28 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PRO MARINA CALCIO A CINQUE avverso inibizione al 7.11.2007 add.forza pubbl.TROMBETTI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n.16 del 17.10.2007 gara PRO MARINA – FORLI’ CALCIO del 14.10.2007 Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.PRO MARINA CALCIO A CINQUE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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