COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTENASO VILLANOVA avverso squalifica per 3 giornate calc.POLTRINI ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007 gara CERETOLESE – CASTENASO VILLANOVA del 7.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTENASO VILLANOVA
avverso squalifica per 3 giornate calc.POLTRINI ANDREA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 10.10.2007
gara CERETOLESE – CASTENASO VILLANOVA del 7.10.2007
L’A.S.CASTENASO VILLANOVA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il
calc.POLTRINI “nessuna mancanza di riguardo ha avuto ne confronti del Direttore di gara, infatti al termine di un match
non particolarmente nervoso e con un risultato peraltro positivo, ha avvicinato il Direttore di gara, unitamente al Direttore
Sportivo, per richiedere, con modi assolutamente urbani ed educati, le motivazioni dell’ammonizione a lui erogata nel
corso della gara”. Il direttore di gara negava qualsivoglia possibilità di udienza ed il calc.POLTRINI “si è complimentato
con lui per la personalità dimostrata”. Facendo confronti con altri più gravi comportamenti puniti con la stessa sanzione,
ne chiede una riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- rilevato che dal dettagliato referto di gara si evince che, al termine della gara, il calc.POLTRINI,
capitano dell’A.S.CASTENASO VILLANOVA, nel porgere la mano all’arbitro, gli rivolgeva una frase irriguardosa;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.POLTRINI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.POLTRINI ANDREA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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