COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 23 RECLAMO PROPOSTO DA UNITED F. 07 avverso squalifica per 3 giornate calc. MATTIOLI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 dell’11.10.2007 gara UNITED – FOSSOLO del 7.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°17 del 24/10/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
23 RECLAMO PROPOSTO DA UNITED F. 07
avverso squalifica per 3 giornate calc. MATTIOLI MATTEO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 dell’11.10.2007
gara UNITED – FOSSOLO del 7.10.2007
La società UNITED F. 07 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il
calc.MATTIOLI “non aveva in alcun modo intenzione di colpire nessun giocatore avversario” calciando il pallone contro il
muro degli spogliatoi. Reazione determinata “a seguito di un precedente intervento con le mani al volto del tesserato
effettuato da un avversario subito dopo il fischio di chiusura dell’incontro”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.MATTIOLI, a fine gara, calciava
violentemente il pallone contro il muro degli spogliatoi, determinando rimostranze da parte dei giocatori avversari sfociate
in un vivace parapiglia;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.MATTIOLI possa essere punito con una
sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.MATTIOLI MATTEO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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