COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 31/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MANGOLINI FRANCESCO, al 30.6.2008 all.PEDRIALI STEFANO e inibizione al 18.11.2007 ass.AZZOLINI MAURO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 16 del 17.10.2007 gara NEW TEAM FERRARA – VIGARANESE del 14.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 31/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.VIGARANESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MANGOLINI FRANCESCO, al 30.6.2008 all.PEDRIALI STEFANO e inibizione al 18.11.2007 ass.AZZOLINI MAURO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 16 del 17.10.2007 gara NEW TEAM FERRARA – VIGARANESE del 14.10.2007 La S.S.VIGARANESE CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) il calciatore n.6 (MANGOLINI FRANCESCO) “ha reagito ad un violento fallo intenzionale, da tergo, spostando con una mano il giocatore avversario che gli era caduto addosso; 2) l’all.PEDRIALI “ha contestato vivacemente l’affermazione del D.d.G. di aver espulso il giocatore numero 6 a causa di un pugno, senza aggiungere offese, minacce e tanto meno spinte violente. Vero è inoltre che, anche dopo l’espulsine, l’allenatore non ha inveito conto il D.d.G., limitandosi ad incitare i propri giocatori a non perdere la calma”; 3)il sig.AZZOLINI ha tenuto un comportamento corretto nei confronti del D.d.G., il quali probabilmente lo ha confuso con altra persona”. Chiede “un sereno contraddittorio per una ricostruzione più rispondente al vero e priva dei contenuti diffamatori ravvisabili nella versione pubblicata in data 17.10.2007 e, in subordine, una revisione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che l’art. 34 comma 5 del C.G.S. stabilisce che “non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate; considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito 1) di avere espulso il calc.MANGOLINI, capitano della S.S.Vigaranese Calcio, perché, dopo aver subito un fallo, rialzatosi da terra ove era caduto insieme all’autore della infrazione, colpiva questi con un violento pugno al corpo; 2) di essere certo dell’identità dell’ass.di parte AZZOLINI, nella persona che a fine gara lo aveva offeso gravemente; 3) l’all. PEDRIALI, in occasione dell’ espulsione del calc.Mangolini, entrato sul terreno di gioco, lo spingeva violentemente con una mano sul petto e gli rivolgeva ripetute offese e minacce, venendo conseguentemente allontanato dal campo di gioco. Dall’esterno della recinzione, dietro la panchina della sua squadra, oltre ad impartire disposizioni tramite il dirigente, reiterava le offese(nei confronti dell’arbitro) ad ogni decisione contraria alla S.S.Vigaranese Calcio. Al termine della gara, mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, gli rivolgeva ancora epiteti offensivi e scurrili; - visto l’art. 35 comma 1 del C.G.S.; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it