COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 31/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 30 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FOLGORE FORNOVO avverso inibizione al 9.12.2007 add.forza pubbl.CONSIGLI FRANCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 12 del 10.10.2007 gara FOLGORE – VARANESE del 7.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 31/10/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
30 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FOLGORE FORNOVO
avverso inibizione al 9.12.2007 add.forza pubbl.CONSIGLI FRANCO
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 12 del 10.10.2007
gara FOLGORE – VARANESE del 7.10.2007
L’A.C.FOLGORE FORNOVO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento mettendo in evidenza che “l’episodio che ha provocato la reazione verbale del sig.CONSIGLI è
dovuto al fatto che il calc.El Habib Abdelakrim(Varanese), dopo una serie di scorrettezze che in seguito lo hanno
condotto anche all’espulsione ed alla squalifica per una giornata, cercava di colpire il calc.Mora(Folgore), che si
trovava a terra per un infortunio causato dallo stesso El Habib. L’espressione, seppur sconsiderata, utilizzata dal
sig.CONSIGLI non era pertanto diretta al calciatore in quanto di nazionalità marocchina, ma poiché l’azione posta
in essere dallo stesso induceva ad un ammonimento e richiamo verbale”. Ribadendo che il sig.CONSIGLI non
intendeva offendere il calc.El Habib, chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito anche il
sig.CONSIGLI.
La Commissione,
- premesso che non viene sentito il sig.CONSIGLI in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente
proposto;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato che la frase rivolta dal sig.CONSIGLI all’indirizzo del calc.El Habib è stata pronunciata quando il predetto
calciatore aveva chiesto al direttore di gara di fare uscire dal terreno di gioco un calciatore avversario infortunato,
che si trovava vicino alla linea laterale del campo;
- visto l’art. 11 commi 1 e 2 del C.G.S.
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 9.12.2007 dell’add.forza pubbl.CONSIGLI
FRANCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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