COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 07/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 34 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MARSAGLIA avverso squalifica per 3 giornate calc.COSTA MASSIMO, FULGOSI MICHELE e MILILLO MICHELE, per 4 giornate calc.MARINA LUCA e GNECCHI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 24.10.2007 gara BOBBIESE – MARSAGLIA del 14.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 07/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
34 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MARSAGLIA
avverso squalifica per 3 giornate calc.COSTA MASSIMO, FULGOSI MICHELE e MILILLO MICHELE,
per 4 giornate calc.MARINA LUCA e GNECCHI STEFANO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 24.10.2007
gara BOBBIESE – MARSAGLIA del 14.10.2007
L’U.S.MARSAGLIA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della Giustizia Sportiva, ricorre avverso i
sopra indicati provvedimenti rilevando “alcune inesattezze messe a referto arbitrale. Al 45° del seco ndo tempo, infatti,
dopo il gol ingiustamente convalidato alla Bobbiese, si è effettivamente elevata una vibrata protesta da parte di alcuni
giocatori del Marsaglia, i quali si assumono la responsabilità di avere proferito alcune frasi offensive, ma negano di avere
minacciato in alcun modo il Signor Arbitro”. “Si assumono la responsabilità delle frasi ritenute offensive i giocatori MILILLO
e MARINA (questo ultimo anche a fine partita). COSTA e FULGOSI si assumono la responsabilità di proteste ironiche
indirizzate nei confronti del Signor Arbitro. Purtroppo appare coinvolto ingiustamente il calc.GNECCHI che, oltre a non
aver partecipato alla protesta, non ha in alcun modo avvicinato l’Arbitro”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimentI, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che : 1) al 45° minuto del secondo tempo, i calc.COSTA, FULGOSI, MARINA, GNECCHI e MILILLO, gli
rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose, reiterate dal calc.MARINA con anche gravi epiteti maleaguranti e dal
calc.GNECCHI con anche parole intimidatorie e di sfida;
- valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio
e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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