COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19bis del 09/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 38 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VARSI avverso squalifica per 4 giornate calc.BADA PIERANGELO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 14 del 24.10.2007 gara VARSI – CERVARESE del 21.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19bis del 09/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 38 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VARSI avverso squalifica per 4 giornate calc.BADA PIERANGELO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 14 del 24.10.2007 gara VARSI – CERVARESE del 21.10.2007 La POL.VARSI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che il comportamento del calc.BADA, nello stringere la mano all’arbitro, è stato del tutto corretto. Il giovane “risulta essere invalido al 65% alla mano destra, con la quale avrebbe provocato danno al direttore di gara”, “il tutto considerando quindi che il sig.BADA non ha la forza e l’uso completo dell’arto per compiere l’atto descritto dal referto arbitrale. Inoltre la società scrivente ritiene che il fatto si debba eventualmente riportare ad una stretta di mano normale fra uomini”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.BADA, al termine della gara, mentre continuava a camminare, gli stringeva con forza la mano, per circa 2 secondi, con fare per nulla amichevole e provocatorio, e solo con uno strattone riusciva a liberarsi della stretta; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc.BADA possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.BADA PIERANGELO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it