COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TEAM FOX per presunta irregolarità gara TEAM FOX – BAGGIOVARA del 7.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TEAM FOX per presunta irregolarità gara TEAM FOX – BAGGIOVARA del 7.10.2007 Il reclamo di cui all’oggetto, erroneamente indirizzato ad altro Organo della Giustizia Sportiva, non può essere preso in esame in quanto non risulta essere stato spedito in copia alla società controparte, né è stata allegata la ricevuta comprovante tale invio, come prescritto dall’art.46 comma 5 del C.G.S., per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente adempiuto alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un eventuale contraddittorio. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.TEAM FOX e dispone per l’addebito della tassa, non versata, aggiungendo che non è stata sentita la società reclamante poiché la richiesta in tal senso è stata formulata in epoca successiva a quella del reclamo(art.36 comma 6 del C.G.S.).
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