COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – Promozione 42 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.COLORNO avverso squalifica per 5 giornate calc.FONTANA LUCA e KODJO RICHMOND, per 6 giornate calc.BOTTALI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 31.10.2007 gara PONTOLLIESE – COLORNO del 27.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - Promozione 42 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.COLORNO avverso squalifica per 5 giornate calc.FONTANA LUCA e KODJO RICHMOND, per 6 giornate calc.BOTTALI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 31.10.2007 gara PONTOLLIESE – COLORNO del 27.10.2007 L’A.C.COLORNO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che : 1) circa il calc.BOTTALI “si tratta di un evidentissimo scambio di persona in quanto il suddetto calciatore non ha colpito con una testata al mento un calciatore avversario, azione fallosa per la quale è stato espulso il calc.FONTANA”; 2) “nel caso dei calc.FONTANA e KODJO, confermando che a fine gara gli animi erano quantomeno agitati, ci sembra alquanto improbabile che, nello stesso momento, a fine gara, tre calciatori dell’A.C.COLORNO colpissero tre calciatori della squadra avversari con una bottiglietta e tutti e tre fossero colpiti sul labbro e non ci sia stata alcuna reazione da parte dei giocatori lesi”. Chiede una rivalutazione delle decisioni adottate. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.BOTTALI, espulso per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario, al termine della gara, sulla scaletta che porta agli spogliatoi, cercava di impedirgli il passaggio dimenandosi mentre era trattenuto da suoi dirigenti e, successivamente, insieme ai compagni FONTANA e KODJO dava inizio ad una breve scaramuccia con giocatori avversari, non identificati, nel corso della quale venivano scambiati calci, pugni, spintoni. Dalla zona in cui si trovavano i tre citati giocatori vedeva “volare” una bottiglietta che raggiungeva al viso un giocatore dell’A.C.Pontolliese; in un secondo momento veniva chiamato da dirigenti di quest’ultima compagine per constatare che la bottiglietta aveva ferito ad un labbro un loro giocatore; - valutato come assai riprovevole il comportamento messo in atto dai calc.BOTTALI, FONTANA e KODJO, e ritenendo, tuttavia, che le sanzioni loro comminate possano essere irrogate in misura più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre le giornate di squalifica a 4 per il calc.BOTTALI MATTIA ed a 3 per i calc.FONTANA LUCA e KODJO RICHMOND. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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