COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE D 43 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE avverso squalifica per 4 giornate calc.VORAZZO CRISTIAN e ammenda € 200 per comportamento sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 17 del 31.10.2007 gara LUGO CALCIO STUOIE – CAGNONA del 28.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE D 43 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE avverso squalifica per 4 giornate calc.VORAZZO CRISTIAN e ammenda € 200 per comportamento sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 17 del 31.10.2007 gara LUGO CALCIO STUOIE – CAGNONA del 28.10.2007 Il ricorso dell’A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame perché proposto in forma del tutto generica e senza motivazioni. La Commissione, pertanto, visto l’art. 33 comma 6 del C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso dell’A.C.CAGNONA CALCIO A CINQUE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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