COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI 45 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.BARANTANI MARCO, già tess.Pol.Lentigione Calcio ora F.C.Soragna
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI
45 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE
a carico calc.BARANTANI MARCO, già tess.Pol.Lentigione Calcio ora F.C.Soragna
Con nota 16.10.2007, prot.n.754/723PF 06-07/SP/ma, il Procuratore Federale,
- esaminati gli atti riguardanti pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal calc.MARCO BARANTANI,
utilizzato, in posizione irregolare di tesseramento, in gare della stagione sportiva 2006/2007 dalla società Pol.Dil.Lentigione Calcio,
partecipante al campionato di Promozione-Girone A-presso il C.R.E.R.;
- rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che il calc.MARCO BARANTANI, a far data dal
16.12.2006, tesserato per l’A.S. F.C.SORAGNA 1921, ha preso parte a 14 gare del girone di andata della stagione sportiva 2006/2007
e precisamente: Lentigione-Traversetolo del 17.9.2006, Soragna-Lentigione del 24.9.2006, Lentigione-Fidentina del’1.10.2006,
Casalese-Lentigione dell’8.10.2006, Lentigione-Povigliese del 15.10.2006, Colorno-Lentigione del 22.10.2006, Lentigione-Viadana del
29.10.2006, Pro Piacenza-Lentigione dell’1.11.2006, Fornovo-Lentigione del 5.11.2006, Lentigione-Pallavicino del 12.11.2006,
Pontolliese-Lentigione del 19.11.2006, Lentigione-Pontenurese del 26.11.2006, Ponticelli-Lentigione del 3.12.2006 e Lentigione-San
Secondo del 10.12.2006, nelle file della società Pol.Dil.Lentigione Calcio in posizione irregolare di tesseramento in quanto svincolato
alla data dell’1.7.2006;
- rilevato inoltre che con C.U. 40 del 26.4.2007 la Commissione Disciplinare presso il C.R.E.R. ha sanzionato la
Pol.Dil.Lentigione Calcio per avere utilizzato il suddetto calciatore BARANTANI in posizione irregolare di tesseramento;
- ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del
C.G.S. ascrivibile a MARCO BARANTANI, calciatore attualmente tesserato per la società A.S. F.C.SORAGNA 1921;
- visto l’art..32 comma 4 del C.G.S.;
- ha deferito a questa C.D. il calc.MARCO BARANTANI per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S.
per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il calc.BARANTANI, che è presente all’odierno dibattimento,
ha fatto pervenire memoria difensiva in cui dichiara che “trovandomi in regime di svincolo, ho firmato la lista gialla che mi avrebbe
vincolato alla Pol.Lentigione Calcio per l’intera annata 2006/2007” e “ritenevo, una volta firmata la lista, di essere in regola e di potere
disputare regolarmente le partite di Coppa Italia e del Campionato di Promozione. Nella mia carriera non mi sono mai interessato
dell’avvenuta spedizione del mio tesseramento, anche perché non saprei con quali mezzi potrei venire e conoscenza della regolarità
di esso. Ritengo inoltre che il tesseramento sia compito delle società e non di noi giocatori”. “Chiedo a questo Comitato che nessuna
punizione disciplinare venga presa a mio carico”.
Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati,
soffermandosi, fra l’altro, sulla responsabilità che incombe sui calciatori in ordine al perfezionamento delle pratiche di tesseramento,
conclude la sua requisitoria chiedendo la squalifica per mesi tre per il calc.MARCO BARANTANI.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- avute presenti le argomentazioni svolte nella memoria depositata dal calc.BARANTANI e ribadite in questa
sede, circa la sottoscrizione da parte sua del modulo di tesseramento in favore della Pol.Lentigione per la stagione 2006/2007,
nonché sulla sua convinzione che le procedure di completamento della pratica dovessero essere svolte unicamente, come per il
passato, dalla predetta Pol.Lentigione;
- ricordato che già nel procedimento del 23.4.2007 a carico della Pol.Lentigione Calcio - che venne
sanzionata per la irregolare partecipazione del calc.BARANTANI alle gare sopra indicate – detta compagine si assunse la
responsabilità del mancato inoltro all’Ufficio Tesseramento del modulo sottoscritto dal calc.BARANTANI;
- ritenuto che le norme in vigore non facciano espresso obbligo ai calciatori di seguire il proprio iter di
tesseramento, ché anzi, l’art.39 delle N.O.I.F. dispone che “I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e
inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva” e rilevato anche che in una delle rare pronunce
della C.A.F. sui tesseramenti (25.5.1995 app.G.S.Calcetto Valmontone) è detto “…incombendo tutti gli oneri conoscitivi al riguardo
sulla società che intende procedere al tesseramento”;
- considerato conseguentemente che da parte del calc.MARCO BARANTANI non sia riscontrabile violazione
dell’art.1 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il deferimento, prosciogliendo da ogni addebito il calc.MARCO BARANTANI.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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