COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SPORTING F.C. avverso squalifica per 3 giornate calc.BASCHIERI PAOLO, inibizione al 28.11.2007 ass.CAROBBI DIEGO e dir.AGNESINI LORIS, ammenda € 120 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara SPORTING – CASALGRANDE del 4.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 21/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SPORTING F.C.
avverso squalifica per 3 giornate calc.BASCHIERI PAOLO, inibizione al 28.11.2007 ass.CAROBBI DIEGO e
dir.AGNESINI LORIS, ammenda € 120 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007
gara SPORTING – CASALGRANDE del 4.11.2007
L’A.S. SPORTING F.C., della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza
che : 1) il calc.BASCHIERI PAOLO “ a fine gara non ha assolutamente rincorso l’arbitro. Si precisa che nell’area spogliatoi l’arbitro
è arrivato dopo, rispetto al calciatore, che era già negli spogliatoi; di conseguenza il calc.BASCHIERI non ha avuto modo di
rivolgersi al direttore di gara e di conseguenza, gli epiteti offensivi riportati non sono stati dal medesimo espressi; potrebbe aver
scambiato calciatore; 2) l’ass.CAROBBI ed il dir.AGNESINI non hanno assolutamente apostrofato alcuna parola offensiva nella
persona del Direttore di gara; 3) “non riusciamo a capire come il Direttore di gara abbia potuto individuare che gli insulti a lui diretti
dalla tribuna fossero di sostenitori SPORTING”, la partita era seguita da tifosi non chiaramente separati, in quanto anche amici tra
loro, posizionati in tribuna in modo miscelato. Chiese l’annullamento dell’ammenda e della squalifica del calc.BASCHIERI, nonché
la riduzione delle sanzioni a carico dei due dirigenti.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante la inibizione dei due dirigenti e l’ammenda non può essere presa in
esame in quanto trattasi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i
provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese” e “provvedimenti pecuniari non
superiori a € 150 per le società partecipanti ai campionati di I^ categoria), parte che, conseguentemente, viene dichiarata
inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che , a fine gara, gli venivano rivolte pesanti offese dal
calc.BASCHIERI che, successivamente, stando sulla soglia dello spogliatoio della squadra, reiterava le esternazioni mentre l’arbitro
stava per entrare nel proprio spogliatoio,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BASCHIERI PAOLO, fermi restando gli altri
provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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