COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI ECCELLENZA 55 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.DOZZESE per presunta irregolarità gara DOZZESE – IMOLESE dell’1.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
55 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.DOZZESE
per presunta irregolarità
gara DOZZESE – IMOLESE dell’1.11.2007
L’A.C.DOZZESE, della quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiducia, erroneamente
indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata in quanto
“la Società A.C.IMOLESE ha schierato, e fatto giocare, il giocatore n. 11 SELLERI ALFONSO (15.05.1986), che a quanto
risulta alla scrivente era tesserato nella stagione corrente con la società Professionistica A.C.PAVIA, che milita nel
campionato di serie C 2 girone A e che sicuramente, nella giornata del 7.10.2007 ha giocato la partita Mezzocorona –
Pavia, come risulta dalla copia della distinta della gara stessa, vistata dal direttore di gara designato, che allega alla
presente. A norma di regolamento le N.O.I.F., all’art.114 recitano : “Un calciatore tesserato come professionista non può
essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima
partita come professionista”. “E pertanto è sin troppo evidente che dal 7.10.2007 all’1.11.2007 non sono trascorsi 30
giorni e che pertanto il giocatore SELLERI ALFONSO non poteva essere tesserato e quindi schierato in campo” Segnala
due precedenti analoghe situazioni sanzionate con la sconfitta per 0 – 3 delle società che avevano impiegato in ambito
dilettantistico un giocatore a meno di 30 giorni dall’ultima gara professionistica (calc.Censori della soc.Pescina- decisione
G.S. e C.D. – e calc.Pedrocchi, della soc.Calcio Como, decisione C.D. e C.A.F. C.U. n. 18/c del 21.11.2005). Chiede che
il risultato venga assegnato a tavolino a favore dell’A.C.DOZZESE.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- avuto presente che in relazione alla posizione del citato calc.Pedrocchi, la Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., adita dal Calcio Como, con decisione del 24.3.2006 (omessa
dall’A.C.DOZZESE nella segnalazione di cui sopra) così si esprimeva : “ritiene che la sanzione adottata nei confronti del
Como dagli organi di giustizia federale sia ingiusta, non potendosi la fattispecie inquadrare nella previsione dell’art.12
comma 5 lett.a) del C.G.S.”; “la disposizione secondo cui un calciatore tesserato come professionista non può essere
tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista sottopone il riacquisto dello status di dilettante da parte del giocatore già professionista ad un termine
dilatorio. Al riguardo va in primo luogo rilevato che non appare condivisibile l’interpretazione dell’art.114 N.O.I.F. data dalla
C.A.F. secondo cui la norma esprime un divieto per un calciatore proveniente dal professionismo di partecipare – nell’arco
temporale indicato – a gare del Campionato dilettantistico. A tale interpretazione osta il dato letterale della disposizione
che disciplina unicamente i termini per il tesseramento come dilettante di un calciatore proveniente dal professionismo” e
non quelli della sua utilizzazione. “In secondo luogo, a giudizio del Collegio, il principio del’affidamento impone di ritenere
che la società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti alla regolarità dello stesso, possa
ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore”. “In terzo luogo il tesseramento che sia comunque
effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere previamente revocato dalla
Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato nella norma – affinché venga
meno il titolo del giocatore a scendere in campo”. “Nella vigenza del tesseramento non può infatti sostenersi che un
calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa
la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in
campo di atleti per motivi di età o di nazionalità” e “annulla la sanzione inflitta dagli Organi di Giustizia Federali alla
soc.Como Calcio della perdita con il punteggio di 0 – 3 della gara Como – Colognese del 18.9.2005 valida per il
Campionato Nazionale Dilettanti, con ripristino del risultato conseguito sul campo”;
- preso atto che il C.U. n.8/A della F.I.G.C., datato 3.5.2007, al punto 5 – Richieste di tesseramento
calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale stabilisce che “Le richieste di
tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo
462
posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso
pervenga entro il 10 gennaio 2008”;
- accertato che presso l’archivio generale dei tesserati F.I.G.C. il calc. SELLERI ALFONSO risulta
“svincolato per risoluzione di contratto dal 15.10.2007” e “tesserato” a favore A.C.IMOLA dal 26.10.2007;
- preso atto, inoltre, che in una decisone 5.3.1998 – app.A.S.Castel Madama – la C.A.F. così si
esprimeva “Deve al riguardo osservarsi che, come questa C.A.F. ha avuto già occasione di affermare, al fine di accertare
la regolarità della posizione di tesseramento di un calciatore per una determinata società che l’ha schierato nella gara
contestata, per derivarne la regolarità o la irregolarità della sua partecipazione alla gara stessa, è rilevante la posizione di
tesseramento quale risulta dall’Ufficio Tesseramento : non è dato, infatti, in sede di contestazione della regolarità della
gara, eccepire sulla validità del tesseramento o sulla regolarità delle procedure esperite per il tesseramento stesso,
chiedendo, oltretutto, al giudice adito di effettuare accertamenti al riguardo;
- ritenuto, per quanto sopra esposto, che il calc.SELLERI ALFONSO abbia preso parte a pieno
titolo alla gara di cui all’oggetto,
d e l i b e r a
- respingere il reclamo proposto dall’A.C.DOZZESE, confermando il risultato acquisito sul campo :
DOZZESE 0 – IMOLA 1.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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