COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI per presunta irregolarità gara IMOLESE – COMACCHIO LIDI del 28.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI per presunta irregolarità gara IMOLESE – COMACCHIO LIDI del 28.10.2007 L’U.S.COMACCHIO LIDI, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra poichè la società IMOLESE CALCIO faceva scendere in campo con il n.17 il giocatore SELLERI ALFONSO, nato a Lugo il 18.5.1986. “L’U.S.COMACCHIO LIDI ritiene che il suddetto SELLERI non fosse in regola con le normative di tesseramento N.O.I.F., in quanto tali normative prevedono che debbano trascorrere almeno 30 giorni dall’ultima partita disputata a livello professionistico (Mezzocorona – Pavia del 7.10.2007), per poter effettuare una partita ufficiale in campo dilettantistico. In base a queste considerazioni, che hanno comunque falsato a nostro avviso il risultato, chiediamo l’aggiudicazione dell’incontro suddetto a favore della squadra U.S.COMACCHIO LIDI con la vittoria a tavolino”, La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - avuto presente che in relazione ad una situazione analoga, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., adita dal Calcio Como, con decisione del 24.3.2006 così si esprimeva : “ritiene che la sanzione adottata nei confronti del Como dagli organi di giustizia federale sia ingiusta, non potendosi la fattispecie inquadrare nella previsione dell’art.12 comma 5 lett.a) del C.G.S.”; “la disposizione secondo cui un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista sottopone il riacquisto dello status di dilettante da parte del giocatore già professionista ad un termine dilatorio. Al riguardo va in primo luogo rilevato che non appare condivisibile l’interpretazione dell’art.114 N.O.I.F. data dalla C.A.F. secondo cui la norma esprime un divieto per un calciatore proveniente dal professionismo di partecipare – nell’arco temporale indicato – a gare del Campionato dilettantistico. A tale interpretazione osta il dato letterale della disposizione che disciplina unicamente i termini per il tesseramento come dilettante di un calciatore proveniente dal professionismo” e non quelli della sua utilizzazione. “In secondo luogo, a giudizio del Collegio, il principio del’affidamento impone di ritenere che la società, una volta ottenuto il tesseramento da parte degli organi preposti alla regolarità dello stesso, possa ragionevolmente utilizzare immediatamente sul campo il calciatore”. “In terzo luogo il tesseramento che sia comunque effettuato in violazione del divieto temporaneo sancito dalla norma in esame, deve essere previamente revocato dalla Federazione – o almeno sospeso nella sua efficacia fino al compimento del termine indicato nella norma – affinché venga meno il titolo del giocatore a scendere in campo”. “Nella vigenza del tesseramento non può infatti sostenersi che un calciatore non abbia titolo a partecipare ad una gara, a meno che non sia squalificato per quella gara o gliene sia preclusa la partecipazione in ragione di una sua qualificazione soggettiva, come ipotizzabile nel caso di limiti all’utilizzazione in campo di atleti per motivi di età o di nazionalità” e “annulla la sanzione inflitta dagli Organi di Giustizia Federali alla soc.Como Calcio della perdita con il punteggio di 0 – 3 della gara Como – Colognese del 18.9.2005 valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, con ripristino del risultato conseguito sul campo”; - preso atto che il C.U. n.8/A della F.I.G.C., datato 3.5.2007, al punto 5 – Richieste di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale stabilisce che “Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2008”; - accertato che presso l’archivio generale dei tesserati F.I.G.C. il calc. SELLERI ALFONSO risulta “svincolato per risoluzione di contratto dal 15.10.2007” e “tesserato” a favore A.C.IMOLA dal 26.10.2007; - preso atto, inoltre, che in una decisone 5.3.1998 – app.A.S.Castel Madama – la C.A.F. così si esprimeva “Deve al riguardo osservarsi che, come questa C.A.F. ha avuto già occasione di affermare, al fine di accertare la regolarità della posizione di tesseramento di un calciatore per una determinata società che l’ha schierato nella gara 463 contestata, per derivarne la regolarità o la irregolarità della sua partecipazione alla gara stessa, è rilevante la posizione di tesseramento quale risulta dall’Ufficio Tesseramento : non è dato, infatti, in sede di contestazione della regolarità della gara, eccepire sulla validità del tesseramento o sulla regolarità delle procedure esperite per il tesseramento stesso, chiedendo, oltretutto, al giudice adito di effettuare accertamenti al riguardo; - ritenuto, per quanto sopro esposto, che il calc.SELLERI ALFONSO abbia preso parte a pieno titolo alla gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - respingere il reclamo proposto dall’U.S.COMACCHIO LIDI, confermando il risultato acquisito sul campo : IMOLA 1 – COMACCHIO 1. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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