COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO POLINAGO avverso inibizione al 30.4.2008 dir.acc.uff.GIANOLI BENITO e ass.MARASTONI ANGELO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007 gara VAL.SA. – POLINAGO dell’1.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
58 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO POLINAGO
avverso inibizione al 30.4.2008 dir.acc.uff.GIANOLI BENITO e ass.MARASTONI ANGELO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 7.11.2007
gara VAL.SA. – POLINAGO dell’1.11.2007
L’A.S.CALCIO POLINAGO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti
dichiarando che il comportamento dei dirigenti GIANOLI e MARASTONI “non trova riscontro con quanto indicato
dall’arbitro (nessuno dei due dirigenti ha sfiorato minimamente il Direttore di gara)” e che la punizione inflitta risulta
estremamente severa. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che : 1) il dir.acc.uff.GIANOLI, entrato sul terreno di gioco, gli rivolgeva pesanti offese, venendo invitato a lasciare
il campo. Non ottemperava all’invito e, anzi, avvicinatoglisi lo spingeva per tre volte con le mani al petto, facendolo
indietreggiare di alcuni passi; cercava di colpirlo con un pugno, senza riuscirvi; continuava a dimenarsi, reiterando le
offese, mentre veniva allontanato da un dirigente. Dall’esterno del campo, continuava ancora nelle esternazioni,
aggiungendo anche gravi minacce; 2) l’ass.MARASTONI afferrava con violenza ad un braccio l’arbitro, gli rivolgeva
pesanti offese e, mentre il direttore di gara cercava velocemente di raggiungere gli spogliatoi, lo colpiva per tre volte con la
mani ad un fianco;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 30.4.2008 del dir.acc.uff.GIANOLI BENITO e dell’ass.MARASTONI
ANGELO.
Nulla si provvede per la tassa, già addebitata.
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