COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 59 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.GIOVECCA avverso squalifica per 4 giornate calc.DAVAL CECIL delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 17 del 7.11.2007 gara CASOLA VALSENIO – GIOVECCA del 4.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 59 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.GIOVECCA avverso squalifica per 4 giornate calc.DAVAL CECIL delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 17 del 7.11.2007 gara CASOLA VALSENIO – GIOVECCA del 4.11.2007 Il G.S.GIOVECCA, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “è impossibile che il direttore di gara abbia potuto riconoscere il calc.DAVAL partecipe alla eventuale rissa, in quanto lo stesso, sostituito all’88° minu to, come risulta agli atti, aveva immediatamente raggiunto lo spogliatoio ed era, al momento del rientro delle squadre, negli spogliatoi sotto la doccia. Riteniamo che il Direttore di gara possa aver scambiato la persona in oggetto”. Chiede almeno una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di essere certo della identificazione del calc.DAVAL, che, sostituito, sostava in panchina, e che, a fine gara, aveva un diverbio con un giocatore avversario che colpiva con un pugno, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.DAVAL CECIL. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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