COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 59 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.GIOVECCA avverso squalifica per 4 giornate calc.DAVAL CECIL delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 17 del 7.11.2007 gara CASOLA VALSENIO – GIOVECCA del 4.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
59 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.GIOVECCA
avverso squalifica per 4 giornate calc.DAVAL CECIL
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 17 del 7.11.2007
gara CASOLA VALSENIO – GIOVECCA del 4.11.2007
Il G.S.GIOVECCA, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in
evidenza che “è impossibile che il direttore di gara abbia potuto riconoscere il calc.DAVAL partecipe alla eventuale
rissa, in quanto lo stesso, sostituito all’88° minu to, come risulta agli atti, aveva immediatamente raggiunto lo spogliatoio
ed era, al momento del rientro delle squadre, negli spogliatoi sotto la doccia. Riteniamo che il Direttore di gara possa
aver scambiato la persona in oggetto”. Chiede almeno una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di essere certo della identificazione del
calc.DAVAL, che, sostituito, sostava in panchina, e che, a fine gara, aveva un diverbio con un giocatore avversario che
colpiva con un pugno,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.DAVAL CECIL.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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