COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 60 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPORTING CAVRIAGO 106 avverso squalifica per 4 giornate calc.DE ANGELIS DANIELE delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 18 del 14.11.2007 gara S.PELLEGRINO EVERTON – SPORTING CAVRIAGO dell’11.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
60 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPORTING CAVRIAGO 106
avverso squalifica per 4 giornate calc.DE ANGELIS DANIELE
delibera del G.S. del C. P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 18 del 14.11.2007
gara S.PELLEGRINO EVERTON – SPORTING CAVRIAGO dell’11.11.2007
L’A.S.SPORTING CAVRIAGO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento sostenendo che l’arbitro “ha scritto nel suo rapporto di aver ricevuto, a fine gara, minacce e offese dal
suddetto giocatore DE ANGELIS DANIELE, mentre invece quest’ultimo è stato sostituito all’incirca all’80° minuto. Dopo la
sostituzione e dopo aver avuto uno scambio di battute con l’allenatore, DANIELE DE ANGELIS ha cordialmente salutato
anche l’allenatore della squadra avversaria e si è recato negli spogliatoi". Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di avere con certezza identificato il
calc.DE ANGELIS, che, sostituito al 24° del secondo tempo, a fine gara lo attendeva nei pressi degli spogliatoi per
indirizzargli ripetute gravi offese,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.DE ANGELIS DANIELE.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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