COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 05/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – CAMP.REG.GIOVANISSIMI RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN ROCCO 2001 avverso squalifica per 3 giornate calc.ABETI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 21.11.2007 gara IMOLESE – SAN ROCCO del 18.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°23 del 05/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – CAMP.REG.GIOVANISSIMI
RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN ROCCO 2001
avverso squalifica per 3 giornate calc.ABETI MATTIA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 21.11.2007
gara IMOLESE – SAN ROCCO del 18.11.2007
La POL.SAN ROCCO 2001 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che “dalle
informazioni raccolte dai dirigenti presenti alla gara e dal ragazzo stesso, risulta che ABETI MATTIA è stato sostituito
durante la gara, di essere poi uscito dagli spogliatoi e di essersi poi accomodato in tribuna e che, quindi, al termine della
gara (momento in cui l’arbitro ha accusato l’ABETI di averlo offeso), non ha offeso in nessun modo il direttore di gara”.
Chiede la verifica di quanto sopra esposto.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, si è detto certo della identificazione del calc.ABETI,
che, al termine della gara, all’entrata degli spogliatoi, gli aveva rivolto ripetuti epiteti offensivi,
D E L I B E R A
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ABETI MATTIA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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