COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi 80 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MEZZOLARA avverso squalifica per 6 giornate calc.BOLLINI ALEX delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2007 gara MEZZOLARA – FARO del 24.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi
80 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MEZZOLARA
avverso squalifica per 6 giornate calc.BOLLINI ALEX
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2007
gara MEZZOLARA – FARO del 24.11.2007
L’A.S.MEZZOLARA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, a fine gara, il
calc.BOLLINI veniva avvicinato da un avversario, ricevendo uno sputo ed un schiaffo “a questo punto il BOLLINI
istintivamente ha avuto la reazione di sferrargli un colpo, e per questo veniva sanzionato dall’arbitro con il cartellino
rosso. Un altro giocatore avversario cercava il contatto con il BOLLINI, che si difendeva energicamente, facendolo
cadere a terra. Intervenivano i rispettivi dirigenti, calmando gli animi degli atleti ed accompagnavano i ragazzi negli
spogliatoi. I fatti descritti nel C.U. sono inesatti”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal
quale si rileva che, appena terminato l’incontro, il calc.BOLLINI colpiva con pugni un giocatore avversario, che cadeva a
terra. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, trattenuto da compagni, gridava offese e minacce
all’indirizzo dei giocatori avversari e, riuscito a divincolarsi, colpiva con pugni e schiaffi al viso un altro giocatore
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avversario, e, persistendo ancora nella sua azione violenta, colpiva con pugni e violenti schiaffi un altro giocatore del
C.S.Faro, facendolo cadere a terra dolorante;
- - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.BOLLINI ALEX.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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