COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi 80 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MEZZOLARA avverso squalifica per 6 giornate calc.BOLLINI ALEX delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2007 gara MEZZOLARA – FARO del 24.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi 80 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MEZZOLARA avverso squalifica per 6 giornate calc.BOLLINI ALEX delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2007 gara MEZZOLARA – FARO del 24.11.2007 L’A.S.MEZZOLARA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, a fine gara, il calc.BOLLINI veniva avvicinato da un avversario, ricevendo uno sputo ed un schiaffo “a questo punto il BOLLINI istintivamente ha avuto la reazione di sferrargli un colpo, e per questo veniva sanzionato dall’arbitro con il cartellino rosso. Un altro giocatore avversario cercava il contatto con il BOLLINI, che si difendeva energicamente, facendolo cadere a terra. Intervenivano i rispettivi dirigenti, calmando gli animi degli atleti ed accompagnavano i ragazzi negli spogliatoi. I fatti descritti nel C.U. sono inesatti”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che, appena terminato l’incontro, il calc.BOLLINI colpiva con pugni un giocatore avversario, che cadeva a terra. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, trattenuto da compagni, gridava offese e minacce all’indirizzo dei giocatori avversari e, riuscito a divincolarsi, colpiva con pugni e schiaffi al viso un altro giocatore 536 avversario, e, persistendo ancora nella sua azione violenta, colpiva con pugni e violenti schiaffi un altro giocatore del C.S.Faro, facendolo cadere a terra dolorante; - - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.BOLLINI ALEX. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it