COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig. BAGNOLINI THOMAS, già Presidente A.S.Real Cesenatico Calcio e A.S. CESENATICO CHIMICART

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig. BAGNOLINI THOMAS, già Presidente A.S.Real Cesenatico Calcio e A.S. CESENATICO CHIMICART Con nota 13 novembre 2007 prot. n. 1197/273 pf06-07/SP/ma il Procuratore Federale, preso atto dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Indagini a seguito di un esposto inviato dal legale dell’allenatore sig.Daniele Baldi, con cui si segnalava una violazione della clausola compromissoria da parte dell’A.S.REAL CESENATICO CALCIO, oggi A.S.CESENATICO CHIMICART, avendo questa società, su iniziativa del suo Presidente all’epoca dei fatti sig.THOMAS BAGNOLINI, con atto di citazione del 3.11.2006, adito il Giudice di Pace per la ripetizione della somma di € 2.500 asseritamente riscossa senza titolo dal Baldi; - considerato che sul petitum si era già espresso il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con decisione del 25.6.2005, pubblicata sul C.U. n.8 stagione sportiva 2004/2005; - rilevato che l’art.27, commi 1 e 2 (adesso recepiti nell’art.30, commi 1 e 2) dello Statuto della F.I.G.C. dispone che tutte le società e coloro che svolgono nell’ambito delle medesime, della F.I.G.C. e delle Leghe, qualsiasi attività di tipo agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci… hanno l’obbligo di osservare le norme federali, nonché di impegnarsi “con l’affiliazione…ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”; - rilevato che l’art.27 dello Statuto della F.I.G.C., al comma 4 (adesso recepito nell’art.30, comma 4), dispone che, per gravi motivi di opportunità, il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia e prevede, inoltre, che la violazione di tale vincolo comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari previste dalle norme federali; - considerato che per le azioni sopra indicate non è stata concessa dalla F.I.G.C. né alla persona fisica sopra indicata né alla società A.S.REAL CESENATICO CALCIO alcuna autorizzazione ad adire le vie legali; - ritenuto, pertanto, che i fatti come sopra descritti integrano la violazione di cui agli art.27(adesso recepito nell’art. 30, comma 4) dello Statuto della F.I.G.C. e 11 bis (oggi art.15) del C.G.S., ascrivibile al signor THOMAS BAGNOLINI; - visto l'art.32 comma 4 del vigente C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - il sig.THOMAS BAGNOLINI, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.REAL CESENATICO CALCIO oggi A.S.CESENATICO CHIMICART, della violazione di cui all'art.27 dello Statuto della F.I.G.C.,(adesso recepito nell’art.30 del nuovo Statuto) e 11 bis (oggi art.15) del C.G.S., per avere contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., citando il sig.Daniele Baldi innanzi al Giudice di Pace, così come indicato nella parte motiva del presente provvedimento; - la società A.S.CESENATICO CHIMICART già A.S.REAL CESENATICO CALCIO per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.2 comma 4 (oggi art.4 comma 1) del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, l’A.S.CESENATICO CHIMICART ha fatto pervenire memoria difensiva in cui si afferma che avendo corrisposto al sig.Baldi la somma di € 2.500 in eccedenza a quanto a lui dovuto, dopo avere esperito tutte le strade consentite, il CESENATICO CALCIO ha dovuto ricorrere alla tutela 532 dell’ordinamento giurisdizionale, atteso che non era stato possibile trovarla in quello sportivo, senza che ciò possa essere considerato violazione della clausola compromissoria, anche perché la questione dell’indebito incasso dei due assegni per complessivi e 2.500 da parte del sig.Baldi è antecedente all’avvio de procedimento arbitrale e nell’ambito dello stesso procedimento arbitrale non è stato consentito al CESENATICO CALCIO di produrre la prova documentale dell’indebito incasso della predetta somma. Il CESENATICO CALCIO ha il legittimo diritto di rivendicare la restituzione di tale somma, nonostante l’inappellabilità del lodo arbitrale sancito dall’ordinamento sportivo, trattandosi di condotta illecita, fraudolenta e gravemente lesiva sotto il profilo sia civile che penale. Addebitare un illecito disciplinare in tal caso, significherebbe avallare in qualche modo la condotta fraudolenta del Baldi. Nulla è pervenuto da parte del sig.BAGNOLINI THOMAS. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità del sig. BAGNOLINI THOMAS e, conseguentemente, dell’A.S.REAL CESENATICO CALCIO, ora A.S.CESENATICO CHIMICART, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per anni 1 del sig. BAGNOLINI THOMAS e con la penalizzazione di 3 punti in classifica per l’A.S.CESENATICO CHIMICART. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazioni svolte nella memoria depositata dall’A.S.CESENATICO CHIMICART; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. BAGNOLINI THOMS integra la violazione sia dell’art.30 dello Statuto della F.I.G.C., sia dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.REAL CESENATICO CALCIO, oggi A.S.CESENATICO CHIMICART, dell’ dell’art.4 comma 1(nuovo testo) del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione agli addebiti ascritti al proprio Presidente; - visto l’art. 15 del C.G.S. e considerato che le richieste formulate dal Rappresentate della Procura Federale costituiscono il minimo edittale delle sanzioni previste per i casi di specie, d e l i b e r a - di infliggere al sig. BAGNOLINI THOMAS, già Presidente dell’A.S.REAL CESENATICO CALCIO, la inibizione per anni 1 ed all’A.S.CESENATICO CHIMICART, già A.S.REAL CESENATICO CALCIO, la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it