COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 75 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTICELLI CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.AGOSTI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 28.11.2007 gara S.LAZZARO – MONTICELLI CALCIO del 25.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 75 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTICELLI CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.AGOSTI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 28.11.2007 gara S.LAZZARO – MONTICELLI CALCIO del 25.11.2007 L’A.S.MONTICELLI CALCIO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.AGOSTI “interveniva solo ed esclusivamente per sedare un diverbio tra un proprio compagno di squadra ed un avversario, senza usare assolutamente nessuna violenza nei confronti dell’avversario, risultando pertanto del tutto estraneo al comportamento ascrittogli”. Chiede la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che effettivamente il calc.AGOSTI, dopo essere stato espulso per aver colpito con un calcio non violento un giocatore avversario, si è prodigato per calmare gli animi di alcuni compagni di squadra che stavano per dare inizio ad una rissa con gli avversari, chiedendo anche scusa al calciatore avversario che aveva colipito con il calcio; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.AGOSTI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. AGOSTI PAOLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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