COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 76 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PECORARA avverso squalifica per 4 giornate calc.MAZZOCCHI ANDREA, al 21.11.2009 calc.POSILLIPO ANTONIO, perdita della gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2007 gara IL PODIO – PECORARA del 18.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 76 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PECORARA avverso squalifica per 4 giornate calc.MAZZOCCHI ANDREA, al 21.11.2009 calc.POSILLIPO ANTONIO, perdita della gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 21.11.2007 gara IL PODIO – PECORARA del 18.11.2007 L’A.C.PECORARA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) “mentre si confermano come vere le circostanze analizzate dal G.S. in riferimento alla posizione del calc.POSILLIPO”, la sanzione inflitta allo stesso “sembra manifestamente eccessiva in relazione all’episodio effettivamente accaduto, che si ripete tutte le domeniche nei campionati professionisti, senza che l’arbitro adotti alcun provvedimento disciplinare”; 2) “una volta giustamente espulso il portiere, si era giunti al 45° del secondo tempo(42° nel momento del gol de Il Podio, dopo la punizione contestata e i minuti successivi per le proteste e per procedere all’espulsione del portiere POSILLIPO) e non sussistevano, quindi, in nessun modo i presupposti per sospendere la partita”. Chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara, disponendone la ripetizione, l’annullamento della penalizzazione di 1 punto; l’annullamento o la riduzione della squalifica del calc.MAZZOCCHI e le riduzione della squalifica del calc.POSILLIPO. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante il risultato della gara non può essere presa in esame in quanto l’atto non risulta essere stato spedito in copia alla società controparte, né è stata allegata la ricevuta comprovante tale invio, come prescritto dall’art.46 comma 5 del C.G.S., per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente adempiuto alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un eventuale contraddittorio, parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermndo integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversario, il calc.POSILLILO, correndogli contro, lo 534 “spintonava” violentemente, corpo contro corpo, facendolo indietreggiare di alcuni metri, mentre gli rivolgeva frasi offensive. Appoggiava poi la fronte contro quella dell’arbitro, facendolo ancora indietreggiare, reiterando le esternazioni offensive ed anche minacciose; 2) l’arbitro veniva accerchiato da quasi tutti i giocatori dell’A.C.PECORARA, fra i quali riconosceva con certezza il calc.MAZZOCCHI, che lo spingevano con le mani e lo insultavano: 3) ritenendo che non sussistessero più le condizioni per proseguire la gara, anche perché avrebbe dovuto espellere diversi (almeno cinque) giocatori dell’A.C.PECORARA, decideva di sospendere l’incontro; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio espresso dal primo giudice; - ritenendo, comunque, eccessiva, considerati gli altri provvedimenti disciplinari adottati, la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell’A.C.PECORARA, d e l i b e r a - di annullare la penalizzazione di 1 punto in classifica a carico dell’A.C.PECORARA, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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