COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 19/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIO CALCIO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 21.11.2007 gara REAL S.PROSPERO – REGGIO CALCIO del 17.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 19/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIO CALCIO
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 21.11.2007
gara REAL S.PROSPERO – REGGIO CALCIO del 17.11.2007
L’U.S.REGGIO CALCIO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
dichiarando : 1) che il motivo scatenante di tutta la vicenda sia stato “il comportamento dell’addetto all’arbitro della
società A.S.Real S.Prospero, che ha innervosito i propri dirigenti, collaboratori e successivamente, in parte, i
ns.genitori”; 2) “al termine della prima frazione di gioco, il segnalinee, come si evince dalla succinta esposizione dei
fatti del G.S., si rivolgeva con frasi offensive nei confronti del Direttore di gara e verso i ns.giocatori, spintonandoli. A
questo punto e solo in questo frangente, il direttore di gara, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per
continuare, decretava la fine della gara, con il triplice fischio, correndo velocemente negli spogliatoi; 3) al rientro del
ns.allenatore verso gli spogliatoi, veniva affrontato dall’addetto all’arbitro, allontanato precedentemente dal campo dal
direttore di gara, che lo prendeva per il cravattino, proferendo offese, innestando la reazione dei ns.giocatori che
intervenivano in difesa dell’allenatore, ma senza reagire fisicamente; 4) a questo punto, il genitore di un ns.ragazzo,
interveniva in difesa del figlio, pertanto trattenuto. Ritiene che la delibera sia spropositata nei loro confronti, per fatti di
cui non si sentono assolutamente responsabili e chiede l’annullamento del provvedimento.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, ha dichiarato che nel momento in cui
l’assistente di parte del Real San Prospero ha iniziato a “litigare” con i calciatori del Reggio Calcio, ha ritenuto che non
sussistessero più le condizioni per continuare la gara e, conseguentemente, ne ha decretato la sospensione;
- avuto presente che la C.A.F., ha dichiarato in diverse occasioni, vedasi ad esempio : 1) decisione
18.3.1999 app.S.P.Serre (sospensione della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e
di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme
regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 (vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che “la decisione del
Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da
determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in
piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e
basata su impressioni del Direttore di gara”; 2) decisione 17.6.1999 app.A.S.C.Juvequense (sospensione della gara
perché l’arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) “ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara
riportò a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell’immediatezza del fatto la piena e fattiva
collaborazione di entrambe le società, sicchè nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo
incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell’incontro”; 3) decisione 24.5.2001 app.Senato Calcio (sospensione
della gara per simulazione di uno sputo verso l’arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi
spingeva violentemente il direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi)
CAMPIONATO ALLIEVI SPERIMENTALI
203
“secondo la giurisprudenza costante della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del
loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è
necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri
tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare
le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso
tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità”;
- ritenuta non giustificata la sospensione della gara, in quanto nella circostanza non sussistevano
pericoli di sorta per l’incolumità dei tesserati delle società partecipanti alla gara e dell’arbitro che, nel frangente non ha
fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per giungere alla regolare conclusione della gara stessa,
D E L I B E R A
- di annullare la decisione assunta in primo grado della perdita della gara ad entrambe le società A.S.REAL
SAN PROSPERO e U.S.REGGIO CALCIO, disponendo per la ripetizione della gara, a cura del C.P. di Reggio
Emilia.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 19/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REGGIO CALCIO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 21.11.2007 gara REAL S.PROSPERO – REGGIO CALCIO del 17.11.2007"