COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MILAN CLUB U.S.PARMENSE avverso squalifica per 2 giornate calc.KOHON YANNICHE e per 3 giornate calc.GROLLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 12.12.2007 gara MILAN CLUB – SALSOMAGGIORE del 9.12.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 09/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MILAN CLUB U.S.PARMENSE avverso squalifica per 2 giornate calc.KOHON YANNICHE e per 3 giornate calc.GROLLI ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 12.12.2007 gara MILAN CLUB – SALSOMAGGIORE del 9.12.2007 L’A.C.MILAN CLUB U.S.PARMENSE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) “il calc.KOHON durante la gara non è stato espulso, ma bensì solo ammonito, perciò riteniamo che ci sia stato un errore di persona nella trascrizione del referto”; 2) “il calc.GROLLI, dopo il triplice fischio di chiusura della gara, nel parapiglia finale non ha offeso né insultato l’arbitro, pertanto riteniamo che lo stesso calciatore abbia detto una parola di troppo, ma senza nel suo volere di offendere l’arbitro”. Chiede di rivedere le decisioni del G.S. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica per 2 giornate del calc.KOHON non viene presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera a) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara”), parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile;. - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha fornito precisazioni che permettono di valutare che il comportamento messo in atto dal calc.GROLLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, D E L I B E R A - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. GROLLI ALESSANDRO, fermo retando l’altro provvedimento impugnato. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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