COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 06/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTEBELLO avverso ammenda _ 100 per intemperanza tesserati delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 23.1.2008 gara REGGIO CALCIO – MONTEBELLO del 20.1.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 06/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTEBELLO
avverso ammenda _ 100 per intemperanza tesserati
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 23.1.2008
gara REGGIO CALCIO – MONTEBELLO del 20.1.2008
L’U.S.MONTEBELLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, da
quando ha realizzato la rete del pareggio “è iniziato un clima ostile e contestatore da parte della squadra
locale(in particolare l’allenatore), che è continuato nella zona spogliatoi. A questo proposito, a fine partita, il
ns.allenatore ha radunato la squadra centro campo per evitare spiacevoli situazioni. Resta evidente a questo
punto che da parte nostra, ottenuto un risultato positivo e soddisfacente, non potevano sussistere condizioni
offensive, né tanto meno provocatorie nei confronti del direttore di gara”. Chiede un riscontro positivo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che a fine gara alcuni tesserati
dell’U.S.MONTEBELLO, non identificati, tenevano un comportamento offensivo e provocatorio nei confronti
dei componenti la compagine avversaria, e non nei confronti dell’arbitro,
d e l i b e r a
- di ridurre a _ 50 l’ammontare dell’ammenda a carico dell’U.S.MONTEBELLO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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