COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.PERSICETO 85 avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 17.1.2008 gara FOSSOLO – PERSICETO del 20.12.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.PERSICETO 85 avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 del 17.1.2008 gara FOSSOLO – PERSICETO del 20.12.2007 Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato alla società controparte, ai sensi dell’art.33 comma 5 del C.G.S. ( “Copia dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte), ad un indirizzo diverso da quello riportato sull’annuario 2007/2008 del C.R.E.R. , per cui non si è in grado di stabilire se è stato correttamente adempiuto, nei termini di cui all’art.46 comma 4 del C.G.S., alla finalità cui l’invio stesso è preordinato per la costituzione di un eventuale contraddittorio. La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal F.C.PERSICETO 85 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it