COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO avverso squalifica per 5 giornate calc.CATAPANO ALESSANDRO e inibizione al 17.2.2008 ass.CATAPANO SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 30 del 30.1.2008 gara CASUMARO – EMETRE del 27.1.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO
avverso squalifica per 5 giornate calc.CATAPANO ALESSANDRO e inibizione al 17.2.2008
ass.CATAPANO SALVATORE
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 30 del 30.1.2008
gara CASUMARO – EMETRE del 27.1.2008
L’A.S.CASUMARO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il
calc.CATAPANO “non ha mai sputato in faccia a nessuno, ma era lui che subiva il fallo da dietro e si
vedeva estrarre per la seconda volta il cartellino giallo. Abbandonava il terreno di gioco dopo aver salutato
il D.d.g. e l’avversario di corsa, senza nessuna protesta raggiungeva gli spogliatoi”; 2) l’ass.CATAPANO “si
era rivolto verso il pubblico avversario, a gioco fermo, chiedendo di smettere di offendere i ragazzi in
campo con certe affermazioni razziste”. Chiede una riduzione delle sansioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante l’inibizione dell’ass.CATAPANO non può essere
presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b)
dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero
per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”), parte che, conseguentemente, viene dichiarata
inammissibile;.
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto
originario, ha precisato che : 1) il calc.CATAPANO, espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il
terreno di gioco, sputava verso un avversario, colpendolo al viso; 2) non corrisponde al vero che lo stesso
calciatore abbia salutato lui e l’avversario;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.CATAPANO
SALVATORE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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