COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN DONATO avverso squalifica per 6 giornate calc.TRENTINELLA SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 31.1.2008 gara VENTURINA – SAN DONATO del 26.1.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 20/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN DONATO
avverso squalifica per 6 giornate calc.TRENTINELLA SIMONE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 31.1.2008
gara VENTURINA – SAN DONATO del 26.1.2008
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini
previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il
settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si
intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso della POL.
SAN DONATO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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