COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc.FAGLIONI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 20.2.2008 gara CORREGGESE – FABBRICO del 10.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc.FAGLIONI MIRKO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 del 20.2.2008 gara CORREGGESE – FABBRICO del 10.2.2008 L’A.C.FABBRICO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “il diverbio del calc.FAGLIONI con il giocatore avversario c’è stato, ma si è limitato ad una reciproca spinta con la fronte, senza nessuna testata, tantè che nessuno dei calciatori ha accusato il dolore che un’eventuale testata avrebbe provocato”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere espulso il calc.FAGLIONI per aver colpito violentemente la testa di un giocatore avversario con una violenta testata, della quale in campo si è udito l’impatto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FAGLIONI MIRKO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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