COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SANT’ERMETE avverso ammenda € 500 per lancio di fumogeno e intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.2.2008 gara S.ERMETE – VILLAMARINA del 3.2.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SANT’ERMETE
avverso ammenda € 500 per lancio di fumogeno e intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 6.2.2008
gara S.ERMETE – VILLAMARINA del 3.2.2008
L’A.S. SANT’ERMETE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) “effettivamente i ns. sostenitori hanno lanciato all’interno del campo un fumogeno, prima dell’inizio del 2° tempo e di questo ce ne rendiamo oggettivamente responsabili”; 2) “nessuno dei ns. tesserati, a fine gara, ha colpito con pugni e calci la porta degli spogliatoi, né tanto meno quella dell’arbitro”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- premesso che dalla lettura del referto di gara si rileva che i colpi sferrati alla porta dello spogliatoio dell’arbitro non sono addebitabili a tesserati dell’A.S.SANT’ERMETE;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che, nel corso del primo tempo tifosi della squadra locale hanno lanciato in campo un fumogeno, che veniva poi rimosso dai giocatori;
- atteso che l’art.12 del C.G.S. nell’affermare la responsabilità delle società “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere” (comma 2), precisa anche l’entità della sanzione da applicare in tali evenienze ( comma 6 stesso articolo : Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le sanzoni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500 a € 15.000);
- considerato che il G.S. nella circostanza ha applicato il minimo della sanzione sopra indicata,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la sanzione del’ammenda di € 500 a carico dell’A.S. SANT’ERMETE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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