COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CALCIO RAVEGNANA avverso squalifica per 8 giornate calc.CASADIO CRISTIANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 14.2.2008 gara RAVEGNANA – BISANZIO del 9.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CALCIO RAVEGNANA avverso squalifica per 8 giornate calc.CASADIO CRISTIANO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 31 del 14.2.2008 gara RAVEGNANA – BISANZIO del 9.2.2008 L’A.S.CALCIO RAVEGNANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “quanto riportato nel referto del Direttore di gara, in relazione ai motivi che hanno indotto lo stesso ad espellere il sig.CASADIO CRISTIANO appaiono del tutto non condivisibili perché generici, discrezionali nonché privi di qualsivoglia fondamento. Più in particolare, il direttore di gara all’interno del referto di gara fa un generico riferimento a presunte frasi irriguardose ed ad un comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal giocatore, senza in alcun modo fare espresso riferimento alle esatte parole espresse dal giocatore così come stabilito al momento della redazione del referto di gara. In realtà il sig.CASADIO, seppure non condividendo la predetta decisione del direttore di gara, si è diretto immediatamente fuori dal campo, dirigendosi verso il proprio spogliatoio. A tutto voler concedere, anche qualora sia stata proferita qualche parola all’indirizzo del direttor di gara, la stessa non aveva alcun tenore di minccia o di offesa ma solo di semplice non condivisione della sanzione comminata e di protesta nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che nella formulazione delle motivazioni delle sanzioni, per decenza, non vengono mai riportate le parole rivolte da tesserati agli ufficiali di gara o ad altri tesserati, e che le società, in sede di ricorso, hanno la possibilità di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copie dei documenti ufficiali(art. 36 del C.G.S.); - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che il calc.CASADIO, espulso per frase irriguardosa ed offensiva (contenente almeno due epiteti offensivi) rivolta all’arbitro, al momento della comunicazione del provvedimento indirizzava all’arbitro una frase di sfida e minacciosa, reiterando le offese, mentre lasciava il terreno di gioco; - valutato che il pur deplorevole comportamento messo in atto dal calc.CASADIO, possa essere punito con una sanzione più contenuta, a) d e l i b e r a - di ridurre a 6 le giornate di squalifica del calc. CASADIO CRISTIANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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