COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VITA 1907 avverso squalifica per 1 giornata calc.MELANDRI MICHELE e PASI FRANCESCO, per 2 giornate calc.PASI FRANCESCO e per 6 giornate calc.BANZOLA ANGELO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 21.2.2008 gara VITA – BORGO TULIERO del 16.2.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VITA 1907
avverso squalifica per 1 giornata calc.MELANDRI MICHELE e PASI FRANCESCO, per 2 giornate calc.PASI FRANCESCO e per 6 giornate calc.BANZOLA ANGELO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 32 del 21.2.2008
gara VITA – BORGO TULIERO del 16.2.2008
L’A.C.VITA 1907 ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati sostenendo che : 1) il calc.MELANDRI, non avrebbe dovuto essere ammonito (IV^ ammonizione, con conseguente squalifica per 1 giornata) ; 2) il calc.PASI, veniva giustamente ammonito nel corso del I° tempo, raggiungendo così la IV^ ammonizione e, conseguentemente, la squalifica per 1 giornata. Verso la fine della gara, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, il calc.PASI “apostrofava l’arbitro a tono alto e l’arbitro estraeva il rosso diretto”; 3) il calc.BANZOLA, dopo aver subito un fallo che gli provocava dolore, poiché l’arbitro non ammoniva il giocatore avversario autore della irregolarità, si rivolgeva all’arbitro, con voce alterata, chiedendo il perché della mancata ammonizione, l’arbitro estraeva il cartellino rosso ed il calciatore si allontanava dal campo blaterando a testa bassa. Chiede la riduzione delle squalifiche dei calc.PASI e BANZOLA.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante le squalifiche dei calc.MELANDRI e PASI ( squalificato con due provvedimenti di natura diversa : 1 giornata per IV^ ammonizione, 2 giornate per avere rivolto una frase irriguardosa all’arbitro) non viene presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art.45 comma 3 lettera a) del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, precisando che il calc.BANZOLA, dopo aver subito un fallo, sanzionato, appoggiava le mani al petto dell’arbitro, spingendo, indirizzandogli nel contempo una frase protestataria ed un epiteto offensivo,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 6 giornate del calc.BANZOLA ANGELO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.
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