COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTICELLI CALCIO avverso squalifica al 31.8.2008 calc. PEREZ MARCO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 31 del 13.2.2008 gara MONTICELLI CAORSO del 9.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MONTICELLI CALCIO avverso squalifica al 31.8.2008 calc. PEREZ MARCO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 31 del 13.2.2008 gara MONTICELLI CAORSO del 9.2.2008 L’A.S.MONTICELLI CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che : “1) non è stata annullata alcuna rete per il MONTICELLI nel finale di gara; 2) il calc.PEREZ MARCO non ha rivolto alcuna frase minacciosa nei confronti dell’arbitro, non lo ha rincorso verso lo spogliatoio e non lo ha colpito prima con un pugno e poi con una scarpa; risulta pertanto del tutto estraneo al comportamento ascrittogli; 3) l’arbitro non ha comunicato ad alcuno la decisione di espellere il giocatore”. Chiede la revoca della sanzione o, in subordine, una sua riduzione. La Commissione, - premesso che la l’A.S.MONTICELLI CALCIO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, ha comunicato che per improvvisi impedimenti non avrebbe potuto presentarsi all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che a fine gara, il calc.PEREZ gli rivolgeva frasi offensive e minacciose di atti anche estremi e mentre egli stava avviandosi verso lo spogliatoio, accompagnato dall’allenatore del Monticelli Calcio, detto giocatore cercava di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché trattenuto da compagni. Riusciva, comunque, a sferrargli un violento calcio al polpaccio della gamba destra, lasciando il segno dei tacchetti e provocando dolore, persistente per alcune ore; - ritenuto che la condotta, oltremodo riprovevole, del calc.PEREZ debba essere punita con una sanzione maggiormente aderente al comportamento messo in atto; - visti gli artt. 19, 35 comma 1, punto 1.1 e 36 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il reclamo e di portare la scadenza della squalifica del calc.PEREZ MARCO al 31.12.2008. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it