COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTAGATESE avverso squalifica al 28.10.2008 calc.DE PEPPO NICOLA, al 28.4.2008 all.PALMETTI SANDRINO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2008 gara SANTAGATESE – CASOLA del 25.2.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTAGATESE
avverso squalifica al 28.10.2008 calc.DE PEPPO NICOLA, al 28.4.2008 all.PALMETTI SANDRINO e perdita della gara
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2008
gara SANTAGATESE – CASOLA del 25.2.2008
L’A.S.SANTAGATESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che “al 25° circa della ripresa, per proteste causa la mancata concessione di un calcio di rigore, ha espulso l’all.PALMETTI e il giocatore DE PEPPO. Nella espulsione dell’all.PALMETTI “l’arbitro è stato alquanto incerto, in quanto in un primo momento lo espelle poi, mentre PALMETTI protestando si allontana dalla panchina per uscire dal campo, lo richiama per spiegare la mancata concessione del rigore. Questo atteggiamento ha fatto continuare il PALMETTI nelle proteste, che invece se lo avesse espulso, senza tentennamenti, il tecnico si sarebbe subito allontanato dal campo. Successivamente la gara è ripresa e ad un certo punto, dopo un fallo di gioco a centro campo, inspiegabilmente l’arbitro ha emesso il triplice fischio finale, fra lo stupore generale. Infatti, al momento dello sospensione della gara, non vi era nessun fatto che potesse mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara”. “Al momento della sospensione della gara l’arbitro non era per niente attorniato da giocatori della Santagatese che urlavano e lo spingevano, come si evince dalla decisione del G.S., in quanto la protesta vi era stata al momento della mancata concessione del calcio di rigore, ma oramai la gara era stata ripresa. L’arbitro poteva sicuramente concludere l’incontro, senza adottare l’atto estremo ed eccezionale di sospendere la gara in quanto non ve ne erano sicuramente i presupposti”. Chiede : 1) una riduzione della squalifica del calc.DE PEPPO, che non era mai stato oggetto di squalifiche così pesanti in passato; 2) una riduzione della squalifica dell’all.PALMETTI, perché “se il direttore di gara non avesse richiamato il tecnico per discutere sulla mancata concessione del calcio di rigore, l’allenatore avrebbe lasciato subito il campo, senza continuare le proteste”; 3) la ripetizione della gara “in quanto l’arbitro non ha sicuramente posto in essere i tentativi necessari per proseguire l’incontro”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) dopo l’espulsione di un giocatore dell’A.S.SANTAGATESE, l’all.PALMETTI entrava sul terreno di gioco e gli rivolgeva frasi offensive, venendo allontanato dal campo, cosa che faceva, protestando. Veniva poi scorto dall’arbitro, lungo la linea laterale mentre reiterava le proteste e veniva invitato nuovamente ad allontanarsi; 2) il calc,DE PEPPO, già ammonito per proteste, al 26° del secondo tempo veniva nuovamente ammonito, ancora per proteste e, pertanto gli veniva comunicato il provvedimento di espulsione. A questo punto il giocatore rivolgeva frasi offensive all’arbitro e gli appoggiava una mano sul viso, facendo pressione, sino a far ruotare il capo; 3) una decina di sostenitori locali si portavano presso la rete di recinzione, che spingevano con forza, mentre indirizzavano frasi offensive all’arbitro; 4) dopo una decisione tecnica, la quasi totalità dei giocatori dell’A.S.SANTAGATESE si avventava sull’arbitro, spingendolo con forza e rivolgendogli, urlando, frasi offensive. L’arbitro non riusciva a notificare l’espulsione di tre/quattro giocatori dell’A.S.SANTAGATESE perché, benché invitati a voltarsi per farsi riconoscere, nessuno si girava. Temendo per la propria incolumità e, tenuto conto che con l’espulsione di altri tre giocatori sarebbe venuto meno all’A.S.SANTAGATESE il numero legale per poter proseguire l’incontro(due giocatori erano stati espulsi in precedenza), l’arbitro ne decretava la sospensione e si avviava verso gli spogliatoi, scortato dagli addetti alla forza pubblica sostitutiva;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado;
- valutato, comunque, che la condotta tenuta dall’all.PALMETTI possa essere punita con una sanzione maggiormente correlata al comportamento messo in atto,
d e l i b e r a
- di ridurre al 13.4.2008 la squalifica dell’all.PALMETTI SANDRINO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 12/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTAGATESE avverso squalifica al 28.10.2008 calc.DE PEPPO NICOLA, al 28.4.2008 all.PALMETTI SANDRINO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 33 del 28.2.2008 gara SANTAGATESE – CASOLA del 25.2.2008"