COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.GHINI FABRIZIO, Presidente A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO e A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO – campionato di III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.GHINI FABRIZIO, Presidente A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO e A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO – campionato di III^ categoria Con nota 12.2.2008 prot.n 2702/474pf/06-07SP/ma il Procuratore Federale, letto il reclamo proposto in data 20.2.2007, alla Commissione Disciplinare presso il C.R.E.R. dalla società Lokomotive San Biagio, avverso le decisioni del G.S. recanti diverse sanzioni disciplinari nei confronti di calciatori tesserati per la società reclamante, per fatti occorsi durante la gara del campionato di III^ categoria – girone B dell’11.2.2007, tra la Locomotive San Biagio e la Axys Anzolavino (C.U. n. 30 del 15.2.2007); letto il referto arbitrale concernente la gara predetta, redatto dall’arbitro sig.Alessandro Zoni; considerato che nel predetto reclamo,a firma del Presidente della Lokomotive San Biagio, sig.Fabrizio Ghini, si usano espressioni gravemente offensive della reputazione dell’arbitro sig.Alessandro Zoni, laddove a quest’ultimo viene attribuito “il compimento di atti, falsamente attestanti fatti e situazioni non verificatisi…diretti a sanzionare disciplinarmente giocatori tesserati per la società LOKOMOTIVE” (pag.2 del reclamo)e viene denunciato “l’intenzionale comportamento del direttore di gara, che in sede di referto arbitrale, al fine di emettere provvedimenti disciplinari di squalifica a giocatori della società, ha falsamente dichiarato (pag.3 del reclamo); considerato, ancora, che nel medesimo reclamo il sig.Fabrizio Ghini afferma che “le false attestazioni relative alle proferite offese da parte dei giocatori nei confronti del direttore di gara, rese pubbliche mediante C.U. n. 30 del 15.2.2007 del Comitato Provinciale di Bologna della F.I.G.C., offendono a loro volta la reputazione di coloro che in nessun modo le hanno mai poste in essere, costituiscono reato di diffamazione”; ritenuto che le dichiarazione contenute nell’atto di reclamo avanzato dal Presidente GHINI abbia integrato la violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., in quanto le espressioni offensive utilizzate in tale atto di reclamo, non si coniughino con l’esigenza di ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate dal G.S., e come tali travalicano, quindi, i limiti consentiti dall’esercizio del diritto di critica e del diritto di difesa dinanzi ad organi della giustizia sportiva, in quanto mirano ad evidenziare comportamenti dolosi e preordinatamene irregolari posti in essere dal direttore di gara, asseritamene al solo fine di recare danno alla squadra di calcio del Lokomotive San Biagio, e pertanto, non possono essere ritenuti congrui rispetto alla prospettazione delle proprie ragioni, ma si rivelano ultronee rispetto a tale finalità ed integrano, pertanto, violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, di cui all’art. 1 del C.G.S.; ritenuto, altresì, che la predetta condotta non è tuttavia, riconducibile alla fattispecie dell’infrazione disciplinare prevista dall’art.3 del C.G.S., in quanto – ai sensi del comma 4 della citata disposizione – la pubblicità della dichiarazione lesiva implica che essa sia resa in pubblico, ovvero che per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone e tale requisito non sembra ricorrere nei casi in cui le più persone siano i componenti di un organo normativamente previsto come collegiale quale è la commissione disciplinare adita con l’atto di reclamo, ovvero altri soggetti che prendano parte al procedimento disciplinare conseguente a tale atto; considerato, peraltro, che nei fatti, come sopra esposti, oltre alla responsabilità del Presidente della Lokomotive San Biagio, si configura anche quella diretta della predetta società, ai sensi dell’art.2 comma 4 C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.4 comma 1 del nuovo C.G.S.); visto l’art.32, comma 4, del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo perché rispondano : - il sig.GHINI FABRIZIO, della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere usato espressioni gravemente offensive della reputazione dell’arbitro sig.Alessandro Zoni nell’atto di reclamo datato 20.2.2007, proposto alla Commissione Disciplinare presso il C.R.E.R. nei termini sopra meglio precisati; - la società A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, della violazione dell’art.2 comma 4 del C.G.S. (oggi trasfuso nell’art.4 comma 1 del nuovo C.G.S.), per responsabilità diretta in relazione alla condotta del suo Presidente. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il sig.GHINI FABRIZIO, che è presente all’odierno dibattimento assistito da persona di fiducia, in nome e per conto dell’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale dichiara che : 1) unitamente al reclamo presentato in relazione alla gara Axys Team Anzolavino – Lokomotive San Biagio dell’11.2.2007, aveva presentato denuncia all’Ufficio Indagini in cui metteva in evidenza inesattezze contenute nel referto arbitrale della gara stessa, come si rileva anche dalla unita dichiarazione di una spettatrice dell’incontro; 2) “mai il sottoscritto ha voluto porre in essere una condotta offensiva che, ad di la del mero senso di ingiustizia percepito nel medesimo sia come singolo, sia come Presidente della Società Sportiva”; 3) “valgano da ultimo, quanto meno nella sostanza, i preannunci di querela che i giocatori sanzionati dal giudice sportivo hanno sottoscritto e la denuncia all’Ufficio Indagini”; 4) “in conclusione, il sottoscritto, anticipando nella sua denuncia ciò che riteneva che sarebbe stato accertato inevitabilmente, vista la non differente interpretabilità delle dichiarazioni dell’arbitro che in sette contesti differenti ha dichiarato ciò che non è mai avvenuto e che viene smentito dalle dichiarazioni che qui si allegano, non ha mai tenuto una condotta con lo scopo e con la consapevolezza di violare i principi di lealtà e correttezza uniformanti l’attività sportiva, così come previsti dall’art.1 comma 1 del C.G.S.”. Chiede di non essere ritenuto responsabile di quanto addebitatogli e, comunque, in caso contrario, che vengano applicate le sanzioni minime. Chiede, inoltre, che vengano ascoltate due persone presenti alla partita. Il rappresentante della Procura Federale,avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità del sig.GHINI FABRIZIO e, conseguentemente, dell’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per mesi 1 e l’ammenda di € 2.000 per il sig.GHINI FABRIZIO e con l’ammenda di € 2.000 a carico dell’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO. La Commissione, - letto il deferimento; - premesso che non vengono sentite le persone indicate dal sig.GHINI in quanto procedura non prevista dall’iter processuale dell’odierno dibattimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazioni svolte dal sig.GHINI; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig. GHINI FABRIZIO integra la violazione 1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, dell’ dell’art.4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione agli addebiti ascritti al proprio Presidente; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; - considerata la categoria di appartenenza dell’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, d e l i b e r a - di infliggere al sig.GHINI FABRIZIO, Presidente dell’A.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO, la inibizione per mesi 1 e l’ammenda di € 500, ed all’U.S.LOKOMOTIVE SAN BIAGIO l’ammenda di € 500. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it