COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMMETRE avverso squalifica al 26.4.2008 all.MAGNANINI STEFANO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 27.2.2008 gara SALA BOLOGNESE – EMMETRE del 24.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMMETRE avverso squalifica al 26.4.2008 all.MAGNANINI STEFANO e ammenda € 500 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 27.2.2008 gara SALA BOLOGNESE – EMMETRE del 24.2.2008 L’A.S.EMMETRE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) l’all. MAGNANINI “espulso per essersi rivolto ad un Assistente chiedendogli perché l’arbitro si comportasse in quel modo, allontanandosi dal terreno di gioco, accusava lo stesso di essere o quanto meno dimostrare di essere prevenuto, cosa che ripeteva al termine della gara, senza alcun altro tipo di offese o minaccia” e chiede una riduzione della squalifica.; 2) “se è vero che ci sono state proteste e qualche offesa da parte degli sparuti sostenitori, a seguito delle decisioni arbitrali…è altrettanto vero che la persona (non due) che si è avvicinata all’auto del direttore di gara era un nostro dirigente”, con il consenso della forza pubblica. Pertanto, con la doverosa ammissione di comportamenti non ortodossi, ma privi di qualsiasi forma di violenza, ritiene giusto chiedere una riduzione della sanzione pecuniaria. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) mentre si avviava verso l’auto per lasciare l’impianto, l’all.MAGNANINI, precedentemente espulso per aver pronunciato una espressione blasfema ed avergli rivolto frasi offensive, applaudendolo ironicamente, reiterava le esternazioni offensive; 2) negli ultimi 15 minuti della gara una decina di sostenitori dell’A.S.EMMETRE indirizzavano frasi offensive e minacciose nei confronti della terna e, in particolare, nei confronti di un assistente; 3) posizionatosi, poi, il gruppetto nei pressi dell’uscita , mentre l’arbitro, salito in macchina, si accingeva a partire, due persone si avvicinavano all’auto e, bussando sui vetri, rivolgevano all’arbitri frasi offensive e minacciose, venendo poi allontanate da un carabiniere; - ritenuto che il comportamento, riprovevole, messo in atto dai sostenitori dell’A.S.EMMETRE possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a € 300 l’ammenda a carico dell’A.S.EMMETRE e di confermare la squalifica al 26.4.2008 dell’all.MAGNANINI STEFANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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