COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.COLORNO avverso squalifica per 5 giornate calc.BASSI MAICOL delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara COLORNO – CADELBOSCHESE del 9.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.COLORNO
avverso squalifica per 5 giornate calc.BASSI MAICOL
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008
gara COLORNO – CADELBOSCHESE del 9.3.2008
L’A.C.COLORNO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “a parziale giustificazione del comportamento del calc.BASSI, reo di avere apostrofato con frasi deprecabili il calciatore di colore della squadra avversaria, c’è stata sicuramente la reazione ad una manata ricevuta in volto dallo stesso BASSI da parte dell’avversario”. Il calc.BASSI “fa parte di una squadra in cui giocano diversi calciatori di colore ed i rapporti sono più che amichevoli e assolutamente all’insegna della stima e del rispetto”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- tenuto conto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.BASSI, dopo aver subito un fallo, rivolgeva frasi di contenuto razzista ad un giocatore avversario di colore;
- visto l’art. 11 del C.G.S.
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.BASSI MAICOL.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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