COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO STUOIE avverso squalifica per 4 giornate calc.DREI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara CALCIO STUOIE – DIEGARO del 9.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO STUOIE avverso squalifica per 4 giornate calc.DREI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara CALCIO STUOIE – DIEGARO del 9.3.2008 L’A.S.CALCIO STUOIE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, dopo la seconda ammonizione, il ragazzo si toglieva la maglia, ma non la gettava ai piedi dell’arbitro, ed uscendo dal campo calciava il pallone. Noi riteniamo che non ci sia stato un comportamento violento ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, quindi riteniamo eccessiva la squalifica inflittagli”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.DREI, espulso per doppia ammonizione, toltasi la maglietta la gettava ai piedi dell’arbitro e, nell’abbandonare il terreno di gioco, calciava con forza il pallone verso l’esterno del campo, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.DREI DAVIDE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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