COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CERASOLO avverso ammenda di € 200 con diffida per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 32 del 28.2.2008 gara SAN CLEMENTE – CERASOLO del 24.2.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CERASOLO
avverso ammenda di € 200 con diffida per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 32 del 28.2.2008
gara SAN CLEMENTE – CERASOLO del 24.2.2008
L’A.C.CERASOLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “le intemperanze dei pochissimi nostri sostenitori (4 o 5 persone), peraltro molto contenute, nelle contestazioni relative al comportamento del direttoredi gara, a fine gara, non richiedevano la necessità di chiamare le forze dell’ordine”. “Non corrisponde al vero che l’arbitro sia stato scortato dalle forze dell’ordine in quanto è stato accompagnato alla propria autovettura, come previsto, dal dirigente preposto della squadra avversaria”. Chiede la cancellazione del provvedimento.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che : 1) un gruppo di circa 10/12 sostenitori dell’A.C.CERASOLO, nel corso del secondo tempo della gara, gli rivolgeva frasi offensive, reiterate anche al termine dell’incontro; 2) che nel lasciare l’impianto non è stato scortato dalle forze dell’ordine, che, comunque, erano presenti davanti agli spogliatoi,
d e l i b e r a
- di ridurre l’ammenda a carico dell’A.S.CERASOLO a € 150.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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