COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA S.S.UNIONE CALCIO CASALESE avverso squalifica per 3 giornate calc.MATTIOLO IGNAZIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara AUDAX – CASALESE del 2.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 19/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Giovanissimi
RECLAMO PROPOSTO DA S.S.UNIONE CALCIO CASALESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.MATTIOLO IGNAZIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008
gara AUDAX – CASALESE del 2.3.2008
La S.S.UNIONE CALCIO CASALESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc.MATTIOLO IGNAZIO “dopo aver subito un fallo violento da un avversario, ha reagito istintivamente con una spinta al petto, senza mai aver colpito ripetutamente con pugni, come relazionato dall’arbitro”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc.MATTIOLO, dopo aver subito un fallo, colpiva il giocatore avversario con pugni e gli tirava i capelli,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MATTIOLO IGNAZIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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