COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 171 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 4 giornate calc.NOTARI LUCIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara CASALECCHIO – MEDICINA del 9.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
171 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921
avverso squalifica per 4 giornate calc.NOTARI LUCIANO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008
gara CASALECCHIO – MEDICINA del 9.3.2008
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti
dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La
Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso della S.S.CASALECCHIO 1921 e dispone per
l’addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 171 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.CASALECCHIO 1921 avverso squalifica per 4 giornate calc.NOTARI LUCIANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara CASALECCHIO – MEDICINA del 9.3.2008"