COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 173 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BOIARDOMAER per presunta irregolarità gara BOIARDOMAER – COLLAGNA del 2.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 27/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
173 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BOIARDOMAER
per presunta irregolarità
gara BOIARDOMAER – COLLAGNA del 2.3.2008
L’A.S.BOIARDOMAER, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce per
posizione irregolare di “un calciatore schierato nella formazione dell’U.S.COLLAGNA. Infatti, come confermato nel
comunicato n. 31 del 27.2.2008 della Delegaz.di Reggio Emilia, il calciatore n. 13 PALLAI PAOLO è stato squalificato
come dirigente fino al 23 marzo 2008 e quindi non poteva partecipare a nessuna attività F.I.G.C. fino al 23 marzo 2008
compreso. Il sig.PALLAI PAOLO, partecipando alla gara e, giocando, è entrato all’11 minuto del secondo tempo, ha
compromesso il regolare svolgimento dell’incontro”. Chiede che venga assegnata la vittoria della gara alla
BOIARDOMAER.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che sul C.U. n.31 del 27.2.2008, fra i dirigenti, il sig.PALLAI PAOLO risulta squalificato
fino al 23.3.2008;
- verificato che, sul referto della gara Collagna – Vezzano del 24.2.2008, l’arbitro riferisce
dell’allontanamento dal campo del dirigente PALLAI PAOLO (nato il 13.10.1963) e che sulla distinta di detta gara il
sig.PALLAI PAOLO, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra risulta identificato con C.I. AO121108;
- preso atto che alla gara BOIARDOBAER – COLLAGNA del 2.3.2008 ha partecipato il calc.PALLAI
PAOLO (nato 30.7.1975), identificato con C.I. AC 0570087;
- ritenuto, pertanto, che il calc.PALLAI PAOLO (nato 30.7.1975) avesse pieno titolo per prendere
parte alla gara di cui all’oggetto,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dall’A.S.BOIARDOBAER, confermando il risultato acquisito sul
campo : BOIARDOMAER 2 – COLLAGNA 2.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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