COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 179 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VADESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc. IMPELLIZZERI NICOLO’ delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara VADESE – CASTENASO del 16.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 179 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.VADESE CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc. IMPELLIZZERI NICOLO’ delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara VADESE – CASTENASO del 16.3.2008 L’U.S.VADESE CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.IMPELLIZZERI dopo essere caduto a terra per aver subito un violento fallo, rialzatosi, si spintonava con l’avversario, che “azzannava con un morso il naso di IMPELLIZZERI, procurandogli gravi danni al viso, che ne hanno determinato il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vergato. Ovviamente il tesserato IMPELLIZZERI, trasformato in una maschera di sangue, ha violentemente protestato, ma mai con fare minaccioso”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc.IMPELLIZZERI, dopo aver subito un atto di violenza, colpiva l’avversario autore del gesto con una “manata”, non violenta al viso; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc.IMPELLIZZERI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.IMPELLIZZERI NICOLO’. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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