COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.GUELFO 97 avverso squalifica al 9.6.2008 calc.BERNARDI MATTIA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara GUELFO 97 – VADESE del 9.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.GUELFO 97
avverso squalifica al 9.6.2008 calc.BERNARDI MATTIA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008
gara GUELFO 97 – VADESE del 9.3.2008
Il ricorso dell’A.S.GUELFO 97, della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame in
quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti
alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione
che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.GUELFO
97 e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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