COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Campionato Regionale Juniores 182 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.NAVILE ZOLA 1987 avverso inibizione al 9.5.2008 (dal 3.4.2008) add.forza pubbl.sost.MORINI IVANO e ammenda di € 800 per intemperanze e atti violenti da parte dei sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara NAVILE ZOLA – MONTANARI del 9.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE - Campionato Regionale Juniores 182 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.NAVILE ZOLA 1987 avverso inibizione al 9.5.2008 (dal 3.4.2008) add.forza pubbl.sost.MORINI IVANO e ammenda di € 800 per intemperanze e atti violenti da parte dei sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara NAVILE ZOLA – MONTANARI del 9.3.2008 L’A.S.NAVILE ZOLA, della quale è stato sentito IL Vice Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti affermando che : 1) l’add.forza pubbl.sost.MORINI, che era seduto in panchina “appena verificatosi il parapiglia è accorso immediatamente a separare i contendenti, impiegando esclusivamente il tempo necessario ad attraversare il campo stesso. Ritiene, quindi, di aver ottemperato al servizio di forza pubblica sostitutiva”. Inoltre, il sig.MORINI non risulta essere stato espulso durante la gara e “nemmeno ha proferito parola a fine gara con l’arbitro, né alcuna altra persona”; 2) “non corrisponde a verità che propri sostenitori, per tutto il secondo tempo, insultavano ripetutamente con frasi di discriminazione razziale un giocatore di colore della società Montanari”. Nega che tre sostenitori abbiano sferrato calci e pugni ad un giocatore avversario “in quanto riteniamo che tre persone che sferrino calci e pugni contro un’altra persona, come specificato nel testo, debbano forzatamente produrre lesioni tali da necessitare cure mediche di pronto soccorso alla persona che ha subito le violenze”. Il calciatore della Montanari “ha iniziato la colluttazione scagliandosi contro il pubblico per primo”. “Nel parapiglia che ne è seguito si è pensato solamente a dividere i contendenti senza calciare o dare pugni a nessuno”. A testimonianza di quanto asserito cita due persone presenti alla gara. Chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione a carico del sig.MORINI. La Commissione, - premesso che non vengono sentite le persone indicate, in quanto procedura non ricompresa fra i mezzi di prova e formalità procedurali di cui all’art.35 del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) durante tutto il secondo tempo, sostenitori dell’A.S.NAVILE ZOLA 1997 rivolgevano frasi di contenuto razzista all’indirizzo di un calciatore di colore del G.S.Montanari, calciatore che, dopo essere stato espulso, veniva affrontato da tre dei suddetti sostenitori, che lo colpivano con calci e pugni; 2) l’add.serv.pubbl.sost.MORINI, nel frangente dell’aggressione al predetto calciatore, non è intervenuto per cercare di portare la calma, ed anzi, sollecitato dall’arbitro, rivolgeva a questi espressioni offensive e scurrili; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; -visti gli artt. 11, 18, 19 e 35 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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