COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Campionato Regionale Juniores 182 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.NAVILE ZOLA 1987 avverso inibizione al 9.5.2008 (dal 3.4.2008) add.forza pubbl.sost.MORINI IVANO e ammenda di € 800 per intemperanze e atti violenti da parte dei sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008 gara NAVILE ZOLA – MONTANARI del 9.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CALCIO A CINQUE - Campionato Regionale Juniores
182 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.NAVILE ZOLA 1987
avverso inibizione al 9.5.2008 (dal 3.4.2008) add.forza pubbl.sost.MORINI IVANO e ammenda di €
800 per intemperanze e atti violenti da parte dei sostenitori
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 12.3.2008
gara NAVILE ZOLA – MONTANARI del 9.3.2008
L’A.S.NAVILE ZOLA, della quale è stato sentito IL Vice Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti
affermando che : 1) l’add.forza pubbl.sost.MORINI, che era seduto in panchina “appena verificatosi il parapiglia è
accorso immediatamente a separare i contendenti, impiegando esclusivamente il tempo necessario ad attraversare il
campo stesso. Ritiene, quindi, di aver ottemperato al servizio di forza pubblica sostitutiva”. Inoltre, il sig.MORINI non
risulta essere stato espulso durante la gara e “nemmeno ha proferito parola a fine gara con l’arbitro, né alcuna altra
persona”; 2) “non corrisponde a verità che propri sostenitori, per tutto il secondo tempo, insultavano ripetutamente con
frasi di discriminazione razziale un giocatore di colore della società Montanari”. Nega che tre sostenitori abbiano
sferrato calci e pugni ad un giocatore avversario “in quanto riteniamo che tre persone che sferrino calci e pugni contro
un’altra persona, come specificato nel testo, debbano forzatamente produrre lesioni tali da necessitare cure mediche di
pronto soccorso alla persona che ha subito le violenze”. Il calciatore della Montanari “ha iniziato la colluttazione
scagliandosi contro il pubblico per primo”. “Nel parapiglia che ne è seguito si è pensato solamente a dividere i
contendenti senza calciare o dare pugni a nessuno”. A testimonianza di quanto asserito cita due persone presenti alla
gara. Chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione a carico del
sig.MORINI.
La Commissione,
- premesso che non vengono sentite le persone indicate, in quanto procedura non ricompresa fra i mezzi
di prova e formalità procedurali di cui all’art.35 del C.G.S.;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che : 1) durante tutto il secondo tempo, sostenitori dell’A.S.NAVILE ZOLA 1997 rivolgevano frasi di contenuto
razzista all’indirizzo di un calciatore di colore del G.S.Montanari, calciatore che, dopo essere stato espulso, veniva
affrontato da tre dei suddetti sostenitori, che lo colpivano con calci e pugni; 2) l’add.serv.pubbl.sost.MORINI, nel frangente
dell’aggressione al predetto calciatore, non è intervenuto per cercare di portare la calma, ed anzi, sollecitato dall’arbitro,
rivolgeva a questi espressioni offensive e scurrili;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado;
-visti gli artt. 11, 18, 19 e 35 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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